Bollo fatture elettroniche: termini e modalità di versamento

Si avvicina il termine entro cui occorre versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2024.

0
164
Bollo fatture elettroniche

Si avvicina il termine entro cui occorre versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2024.

Giova ricordare che l’obbligo di applicazione del bollo €2 riguarda tutte le fatture non soggette ad iva, ovvero quelle emesse a fronte di:

  • operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo;
  • operazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972;
  • operazioni esenti;
  • operazioni non soggette ad iva in quanto non territorialmente rilevanti (art. 7-ter e ss);
  • operazioni non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali.

Il Decreto del Ministero e delle Finanze 4 dicembre 2020, ha stabilito che il versamento dell’imposta di bollo, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Fa eccezione a questa regola il versamento relativo al secondo trimestre 2024, il cui termine ultimo viene invece fatto coincidere con la data del 30 settembre 2024.

Inoltre, si ricorda che, se l’ammontare dovuto a titolo di imposta di bollo nel periodo di riferimento risulta non superiore a euro 5.000, è possibile versare alla scadenza del 30 settembre non solo il dovuto con riferimento al secondo trimestre, ma anche l’ammontare relativo al primo trimestre. Pertanto, entro il 30 settembre è data la facoltà di versare il bollo sulle fatture elettroniche del I semestre il cui ammontare non supera la suddetta soglia.

Operativamente, si ricorda che l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche trasmesse nel trimestre di riferimento. Viene data la possibilità al contribuente di integrare o modificare il valore precalcolato, accedendo al portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (per il secondo trimestre, il termine slitta al 20 settembre).

Il pagamento del dovuto può essere effettuato mediante la procedura web, oppure attraverso il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here