Chirurgia e medicina estetica, esenzione Iva al test documentale

Nella Risoluzione 42/E dello scorso 12 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate approfondisce il trattamento IVA da applicare alle prestazioni di chirurgia e medicina estetica.

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In una recente Risoluzione, l’Amministrazione finanziaria mette a fuoco le condizioni per poter applicare l’esenzione Iva alle prestazioni di chirurgia e medicina estetica. Il punto di riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 10, comma 1, n. 18) del D.P.R. 633/72 in cui è prevista l’esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese nell’ambito di professioni sanitarie.

Tale regola trova corrispondenza nel dettato della Direttiva Iva europea (2006/112/CE) che esenta le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche, secondo quanto definito dagli Stati membri.

Secondo l’autorevole Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, lo “scopo terapeutico” è il criterio fondamentale per l’applicazione dell’esenzione. Più precisamente, le prestazioni mediche interessate dal perimetro della norma sono le “prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute” (Corte di Giustizia UE, sentenza del 5 marzo 2020, C-48/19).

La Risoluzione 42E/2025 richiama anche la più datata Circolare n. 4E del 28 gennaio 2005, in cui l’Agenzia delle Entrate aveva specificato che l’esenzione IVA si applicasse solamente alle prestazioni sanitarie che tutelano, mantengono o ristabiliscono la salute, includendo nel novero delle cure esentate anche la chirurgia estetica potesse in virtù del suo legame col benessere psico-fisico.

Il Legislatore nazionale è tuttavia intervenuto con l’articolo 4-quater del D.L. 145/2023 (convertito con modifiche dalla legge 191/2023) individuando i requisiti formali per la disapplicazione dell’iva. Tali requisiti trovano applicazione a partire dal 17 dicembre 2023 e ancorano l’applicazione dell’’articolo 10 al possesso di apposita documentazione medica. Più in dettaglio, la norma specifica che l’esenzione IVA si applica solo se l’intervento ha finalità terapeutiche (diagnosi, cura o mantenimento della salute) e tale finalità deve risultare da un’attestazione medica rilasciata prima dell’intervento. Di converso, sono da assoggettare ad Iva ordinaria le prestazioni puramente cosmetiche.

Infine, con specifico riguardo alle prestazioni rese dai medici anestesisti nell’ambito di interventi di chirurgia estetica, si precisa che esse sono sempre esentate dall’applicazione dell’Iva anche se l’intervento principale non ha finalità terapeutica, poiché tali prestazioni sono comunque volte a salvaguardare le condizioni vitali del paziente e dunque sono di natura terapeutica. Il tutto senza che sia necessaria la produzione dell’attestazione medica o altra documentazione che ne comprovi la natura terapeutica.

L’Agenzia delle Entrate, in seconda battuta, si esprime anche avuto riguardo al soggetto deputato al rilascio dell’attestazione medica, precisando che, in mancanza di una esplicita limitazione legislativa riguardo ai professionisti abilitati,  possa essere rilasciata anche dallo stesso chirurgo o medico estetico che esegue l’intervento o trattamento estetico.  Resta fermo, in ogni caso, che dall’attestazione deve risultare il collegamento tra la patologia del paziente e le prestazioni di chirurgia estetica; la stessa attestazione deve essere antecedente alla data dell’intervento di chirurgia estetica.

Nel documento, inoltre, l’Agenzia ritiene superato il contenuto della circolare 4/E/2005, secondo cui le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti in quanto ontologicamente connesse al benessere psico-fisico.

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