Colliri: via libera all’applicazione dell’Iva ridotta

L'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di applicare l'Iva al 10% sulla vendita di flaconi di collirio

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Con l’Interpello 88/2025, l’Agenzia delle Entrate affronta la questione fiscale posta da un contribuente che si interrogava sulla possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta al 10% con riferimento ad uno specifico dispositivo medico, più precisamente un collirio confezionato in flacone da 10 ml.  Il nodo da sciogliere riguardava l’ambito di applicazione della IVA ridotta al 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, d.P.R. n. 633 del 1972, n. 114, beneficio accordato con riferimento alle cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale“.

Il legislatore, con una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 3, L. 145/2018) ha stabilito che devono intendersi ricompresi nel richiamato n. 114), della Tabella A, parte III,  “anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.

La circolare n. 8/E/2019 ha chiarito che la norma d’interpretazione autentica di cui sopra intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti, che pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

La già menzionata disposizione riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce “3004” della Nomenclatura combinata 507 del 10 dicembre 2019. Tale voce fa riferimento a “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”.

L’Agenzia delle entrate, sulla base della classificazione attribuita dalle Dogane (avendo il contribuente richiesto uno specifico accertamento tecnico all’autorità), ha ritenuto che le cessioni del collirio siano soggette all’aliquota Iva ridotta del 10%.

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