D.L. Carburanti Quater: proroghe, crediti d’imposta e taglio accise

Il decreto-legge n. 89 del 2026 proroga al 20 luglio i versamenti per Isa e forfettari, taglia le accise fino al 6 giugno e rafforza con 300 milioni il credito d’imposta per l’autotrasporto.

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Calendario versamenti

Proroga dei versamenti fiscali per soggetti Isa e forfettari

L’art. 6 del D.L. 89/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, differisce al 20 luglio 2026 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dall’Irap e dall’Iva originariamente dovuti entro il 30 giugno. I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (in generale euro 5.164.568,99), i contribuenti in regime forfetario ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in trasparenza fiscale ex articoli 5, 115 e 116 del Tuir, possono effettuare i versamenti entro il 20 luglio senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 agosto con un interesse corrispettivo dello 0,80 per cento. La disposizione si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa e a coloro che adottano il regime di vantaggio di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011.

Taglio temporaneo delle accise

L’articolo 4 ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, Gpl e gas naturale usati come carburanti per il periodo compreso tra il 23 maggio e il 6 giugno 2026. Le nuove misure sono le seguenti: per la benzina, 622,90 euro per mille litri; per il gasolio usato come carburante, 572,90 euro per mille litri; per il Gpl, 242,77 euro per mille chilogrammi; per il gas naturale, zero euro per metro cubo. Per il medesimo periodo, la stessa aliquota di 572,90 euro per mille litri si applica anche all’HVO e al biodiesel, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 43/2025. Gli oneri derivanti dal taglio delle accise sono valutati in 133,8 milioni di euro per l’anno 2026.

Credito d’imposta per l’autotrasporto

L’articolo 2, comma 1, potenzia il credito d’imposta previsto dall’art. 3 del D.L. n. 33/2026. L’agevolazione, commisurata alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, è prorogata ai mesi da marzo a giugno 2026. Il limite di spesa complessivo della misura è elevato da 100 a 300 milioni di euro per l’anno 2026. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Esso non soggiace ai limiti di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007 né all’art. 34 della L. n. 388/2000, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni senza superare il costo sostenuto.

Crediti d’imposta per l’agricoltura

L’articolo 2, comma 2, incrementa da 30 a 90 milioni di euro il limite di spesa per il credito d’imposta sul gasolio agricolo di cui all’art. 8-ter del D.L. n. 38/2026, estendendolo dal solo mese di marzo ai mesi da marzo a maggio 2026. Il comma 3 introduce un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti agricoli, riconosciuto alle imprese agricole nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2026. Il beneficio è pari al 30% della spesa effettuata per l’acquisto di fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato dalle relative fatture al netto dell’Iva, ed è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Entrambi i crediti non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 29 aprile 2026.

Copertura finanziaria e vigenza

Gli oneri complessivi del decreto, pari a 480 milioni di euro per l’anno 2026, sono finanziati mediante riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, del Fondo per le esigenze indifferibili e del Fondo interventi strutturali di politica economica, nonché tramite utilizzo di accantonamenti del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio dello Stato. Il provvedimento, entrato in vigore il 23 maggio 2026, è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

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