La riforma dei termini di detrazione Iva
L’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026, c.d. “correttivo Omnibus“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha ridisegnato i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, intervenendo su due disposizioni cardine del D.P.R. n. 633/1972. La nuova formulazione dell’art. 19, comma 1, secondo periodo, stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Coerentemente, è stato modificato anche l’art. 25, comma 1, il quale dispone ora che l’annotazione delle fatture e delle bollette doganali va operata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
Il ritorno a un termine più ampio e la ratio dell’intervento
Il correttivo Omnibus ripristina sostanzialmente un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello introdotto dal D.L. n. 50/2017, che aveva ristretto i termini per l’esercizio della detrazione e la registrazione delle fatture, giustificando l’intervento con l’esigenza di rendere temporalmente più vicini la registrazione dell’operazione e l’esercizio della detrazione, facilitando i controlli dell’Amministrazione finanziaria. Lo scenario è tuttavia profondamente mutato con la generalizzazione della fatturazione elettronica obbligatoria, che consente all’Amministrazione finanziaria di disporre tempestivamente dei dati delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio, riducendo le esigenze che avevano sostenuto l’accorciamento del termine. La legge delega di riforma fiscale (L. n. 111/2023) aveva indicato la direzione dell’intervento, e il correttivo Omnibus dà ora attuazione a tali principi, allineando la disciplina interna ai principi unionale in materia di neutralità dell’Iva.
Le modifiche, in dettaglio, hanno riguardato gli artt. 19 e 25 del Decreto Iva. Il novellato art. 19 co. 1 del DPR 633/72 prevede che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati possa essere “esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Coerentemente, il nuovo articolo 25, dispone ora che i soggetti passivi siano tenuti ad annotare le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati e alle importazioni al più tardi “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.
Con il nuovo termine, a titolo esemplificativo, avuto riguardo ad una fattura relativa ad un’operazione effettuata a decorrere dal 12 agosto 2026 e ricevuta in tale annualità, il diritto alla detrazione (così come l’annotazione nei registri) potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il termine ordinariamente previsto nel 2029 (ad oggi entro il 30 aprile).
Le fatture “a cavallo d’anno”
Relativamente al nodo delle fatture a cavallo d’anno, ovvero quelle non ancora ricevute entro il 31 dicembre, su acquisti relativi ad operazioni effettuate entro tale data, resta tutto invariato in base alla disciplina interna vigente. L’art. 1 del D.P.R. n.100/1998 (recante la disciplina le liquidazioni periodiche Iva), non ha subito modifiche dal correttivo, pertanto risulta ancora preclusa la possibilità di computare nell’ultima liquidazione periodica dell’anno le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno ma ricevute in quello successivo (sia pur entro il 15 gennaio). La relativa detrazione può esser fatta concorrere quindi soltanto in sede di dichiarazione annuale, e non già nell’ambito della liquidazione periodica relativa a dicembre (o del quarto trimestre). Dunque, il mancato intervento del legislatore fa sì che per le fatture “a cavallo d’anno” l’IVA possa essere recuperata esclusivamente in sede di dichiarazione anche nel caso in cui il documento sia ricevuto entro il 15 gennaio (nell’ipotesi di contribuente “mensile”): una soluzione si pone in contrasto con i principi unionali ribaditi nelle ultime pronunce della Corte UE.
Decorrenza della nuova disciplina
La novità è entrata in vigore il 12 agosto 2026, giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Per le operazioni effettuate successivamente a tale data non sussistono particolari incertezze: applicando la nuova disciplina, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo, e il documento dovrà essere annotato entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione. Più delicata è la questione relativa alle operazioni anteriori al 12 agosto 2026 per le quali, alla data di entrata in vigore del correttivo, il diritto alla detrazione non sia stato ancora esercitato. L’art. 12 non contiene una disciplina transitoria che circoscriva espressamente il nuovo regime alle fatture ricevute dalla sua entrata in vigore, né individua un determinato periodo d’imposta dal quale applicare l’estensione. A favore dell’applicazione del nuovo termine anche alle situazioni pregresse può essere valorizzata la scelta del legislatore di non introdurre limitazioni temporali: quando il decreto Omnibus ha inteso circoscrivere l’efficacia di determinate disposizioni a specifici periodi d’imposta, lo ha fatto espressamente (come in tema di derivazione rafforzata ex art. 5), mentre nell’art. 12 manca una previsione di questo tipo. Tuttavia, l’assenza di una disciplina transitoria consente anche una lettura più prudente, secondo cui le nuove disposizioni dovrebbero trovare applicazione soltanto ai diritti alla detrazione sorti sotto la loro vigenza, quindi a partire dalle fatture ricevute dal 12 agosto 2026. Il correttivo Omnibus restituisce comunque ai contribuenti un margine temporale più ampio per esercitare la detrazione, riducendo il rischio di perdere il diritto per il solo decorso di un termine troppo stringente e allineando la disciplina interna alle esigenze di un sistema ormai basato sulla fatturazione elettronica obbligatoria.







