Dichiarazione Iva omessa: al via la liquidazione automatica del Fisco

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 agosto 2026, definisce le regole per la liquidazione automatizzata dell'Iva in caso di dichiarazione omessa, basata su fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE, con sanzione al 120% e 60 giorni per il dialogo.

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Detrazione IVA fatture di fine anno 2024

Il nuovo strumento di liquidazione automatica

L’art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 111, lettera a), della L. n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), ha conferito all’Agenzia delle Entrate un nuovo potere di liquidazione automatica dell’imposta sul valore aggiunto in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. Con il provvedimento del Direttore dell’AdE n. 239129/2026, sono state dettate le disposizioni attuative della nuova disciplina, individuando le fonti informative utilizzabili, le modalità di comunicazione delle risultanze e i termini per l’assistenza al contribuente. La liquidazione, che può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata ai sensi dell’art. 57, comma 2, del DPR n. 633/1972, si svolge senza pregiudizio dell’ordinaria azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria.

I dati utilizzati per la liquidazione

Il provvedimento individua le fonti informative sulle quali si fonda la liquidazione automatizzata. L’Agenzia delle Entrate può determinare l’imposta dovuta sulla base dei dati risultanti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente, limitatamente ai “dati fattura” veicolati tramite il Sistema di Interscambio, dai corrispettivi telematici giornalierimemorizzati e trasmessi dai registratori telematici, dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) eventualmente presentate ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, nonché dai versamenti Iva effettuati per il periodo d’imposta oggetto di controllo. L’imposta dovuta è determinata come differenza tra l’Iva a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle LIPE, e l’Iva a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle medesime comunicazioni periodiche, al netto dei versamenti effettuati. Nel calcolo non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello oggetto di controllo, che pertanto non concorre ad abbattere il debito ricostruito in via automatizzata. I dati utilizzati sono consultabili dal contribuente e dall’intermediario delegato rispettivamente nel portale “Fatture e Corrispettivi” e nel Cassetto fiscale, consentendo una verifica preventiva degli elementi sui quali l’Amministrazione fonderà la liquidazione.

Le sanzioni e gli interessi applicati

Sull’imposta dovuta così determinata trova applicazione la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione, prevista dall’art. 5, comma 1, del D.L. n. 471/1997, pari al 120%dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Sono inoltre dovuti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 4% annuo, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973. Il provvedimento specifica che si considera omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, necessari per la determinazione del volume d’affari e per la liquidazione dell’imposta dovuta.

La comunicazione al contribuente e il termine per i chiarimenti

Quando dai controlli automatizzati emerge un’imposta dovuta, le risultanze della liquidazione sono comunicate al contribuente per consentirgli di fornire i chiarimenti necessari o provvedere al pagamento delle somme dovute. La comunicazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente ai sensi dell’art. 60-ter, comma 5, del DPR n. 600/1973; in caso di mancato recapito, si procede alla spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione si considera ricevuta nel giorno in cui risulta recapitata e viene resa disponibile in formato elettronico nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale del contribuente, unitamente al prospetto analitico riportante gli estremi delle fatture e dei corrispettivi considerati. Entro sessanta giorni dal ricevimento, il contribuente può segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornendo i chiarimenti necessari per una corretta rideterminazione dell’imposta. L’attività di assistenza è demandata alla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, ferma restando, per i contribuenti con volume d’affari non inferiore a cento milioni di euro, la competenza della Direzione Regionale.

Le modalità di pagamento e la riscossione

Il provvedimento prevede che le somme risultanti dovute a titolo di imposta, sanzione e interessi siano iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo ai sensi dell’art. 14 del D.P.R n. 602/1973. L’iscrizione a ruolo non è tuttavia eseguita se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze della liquidazione. In tal caso, l’ammontare della sanzione è ridotto a un terzo (dal 120% al 40%) e gli interessi sono dovuti nella misura del 3,5% annuo, ai sensi del D.M. 21 maggio 2009, fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. In caso di rideterminazione delle somme a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, il termine di sessanta giorni decorre dal ricevimento della comunicazione definitiva. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità di cui agli artt. 17 e seguenti del D.Lgs. n.241/1997, e non è ammessa la compensazione prevista dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010. Nessuna possibilità di rateizzazione è prevista per il pagamento delle somme oggetto di liquidazione automatizzata.

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