La disciplina Iva annovera alcune ipotesi negoziali soggette al meccanismo del cosiddetto “reverse charge”, una modalità di applicazione dell’imposta alternativa rispetto alla regola ordinaria che individua, quale soggetto responsabile del pagamento del tributo, il cedente-prestatore. Il principio generale prevede appunto che il soggetto debitore nei confronti dell’erario ai fini Iva sia colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi, previo addebito dell’imposta in fattura a titolo di rivalsa nei confronti del cessionario-committente.
La deroga si fonda sui principi sanciti agli artt. 199, 199-bis e 395 della Direttiva Iva UE, che permettono appunto di “rovesciare” l’onere di assolvimento dell’imposta in capo al soggetto cessionario-committente (la cosiddetta “inversione contabile”).
In termini pratici, l’adozione del regime comporta che il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato alla liquidazione dell’imposta, in luogo del cedente o prestatore. In questo caso, dunque, quest’ultimo non procederà a corrispondere l’Iva al venditore che infatti fatturerà senza addebito dell’imposta.
La Legge di Bilancio 2025 assoggetta al meccanismo dell’inversione contabile il settore dei trasporti, della movimentazione merci e dei servizi logistici.
Nello specifico, l’ articolo 1, comma 57, L. 207/2024 innova l’articolo 17, comma 6, del Decreto Iva individuando una nuova fattispecie oggetto della peculiare modalità di applicazione dell’imposta. Viene infatti integrata la lettera a-quinquies), annoverando le operazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto merci e prestazioni di servizi di logistica. Tale integrazione sembra in realtà chiarire (se non paradossalmente restringere) il perimetro di applicazione di una ipotesi di reverse charge previgente che, prima di quest’ultimo intervento legislativo, si riferiva genericamente alle operazioni “effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita’ del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprieta’ di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Analizzando bene il dettato normativo, la norma prevede ora un’applicazione circoscritta alla filiera produttiva del settore del trasporto merci e servizi logistici, nell’ambito dei rapporti ascrivibili alle seguenti formule contrattuali:
- appalto;
- affidamenti a soggetti consorziati;
- altri rapporti negoziali caratterizzati da un utilizzo prevalente di manodopera presso la sede del committente e di beni strumentali messi a disposizione dal medesimo committente.
Per espressa disposizione, è esclusa l’applicazione del reverse charge nelle ipotesi sopra specificate laddove le prestazioni:
- siano rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti soggetti al regime dello split payment;
- siano rese nei confronti di agenzie per il lavoro.
Si ricorda che, come da “protocollo”, l’efficacia della suddetta disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione specifica.
Resta inoltre efficace ed immutato l’obbligo di reverse charge nelle seguenti altre ipotesi previgenti:
- prestazione di manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- cessione di fabbricati con opzione di imponibilità iva di cui all’articolo 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972;
- prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio e’ tenuto ad emettere fattura in regime di “split payment”;
- cessioni di telefoni cellulari;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche’ alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unita’ centrali di elaborazione (CPU), effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- cessioni di oro industriale o da invesimento in caso di opzione per l’applicazione Iva;
- cessione di quote di emissioni di gas a effetto serra
- cessione di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore residente;
- cessione di rottami, avanzi, pallets di legno e altri materiali menzionati all‘articolo 74 comma 7 D.P.R. 633/1972.







