In un recente intervento di prassi, l’amministrazione finanziaria si è soffermata sulla questione dell’ambito applicativo dell’aliquota Iva ridotta al 5 per cento sulle opere d’arte, di antiquariato e da collezione. Giova ricordare che il DL “omnibus” (articolo 9, D.L. 95/2025) ha recentemente modificato il regime applicabile, riducendo l’aliquota dell’imposta dal 10 al 5 per cento.
La novella ha infatti soppresso il riferimento precedentemente individuato nel comma 127-septiesdecies), Tab. A, parte III, introducendo nella medesima Tabella, parte II, 1-novies) il trattamento agevolato di tali operazioni con aliquota ridotta al 5 per cento. Le opere che ricadono nell’ambito oggettivo sono definite nella tabella allegata al D.L. 41/1995 in cui vengono elencati tassativamente i beni interessati. Inoltre, tale regime si applica in alternativa al regime speciale (cd. del margine) previsto per i rivenditori di beni usati d’arte, di antiquariato e da collezione.
La nuova disposizione appare, in buona sostanza e nei contenuti, sovrapponibile alla previgente norma che accordava l’aliquota al 10 per cento, seppur non specifichi che le transazioni devono riferirsi a beni ceduti dagli autori delle opere o dagli eredi o legatari. Ed è proprio su questo’ ultimo aspetto che si concentra la Risposta all’interpello n. 4 del 14 gennaio 2026, laddove si chiarisce che l’aliquota IVA ridotta non si applica alle prestazioni di servizi rese da soggetti distinti dall’autore, e in particolare alle fonderie che operano su commissione dell’artista o di un altro intermediario (gallerista/mercante d’arte).
Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, l’istante dichiarava di operare quale fonderia che realizzava opere con tiratura limitata, fino a un massimo di otto esemplari, nel settore dell’arte contemporanea, producendo l’opera su commissione con materiali propri e manodopera propria, curandone la fusione, la finitura e l’assemblaggio, sotto la supervisione e dell’artista committente.
Secondo interpellante, la fattispecie di servizio descritta poteva integrare i requisiti per l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5 per cento, anche alla luce del fatto che la nuova disciplina tace sulla condizione secondo cui l’aliquota ridotta risulterebbe applicabile esclusivamente ai beni ceduti dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari.
L’ Amministrazione ha analizzato l’operazione negando la legittimità dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento. Nello specifico l’Agenzia ha ritenuto non sussistenti i presupposti, stante l’esecuzione di un servizio commissionato da un terzo autore o gallerista che, a sua volta, provvederà alla cessione dei beni. La Società, dunque, esegue a favore del suo committente una prestazione di servizi e non una cessione di oggetti d’arte, ciò ha portato l’Agenzia a concludere che: “In quanto prestazione di servizi, diversa dalla produzione di un’opera d’arte, l’operazione realizzata dall’Istante è soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento”.
L’Agenzia opera, dunque, una fondamentale distinzione tra:
- cessione di beni, disciplinata dall’articolo 2 del DPR n. 633/1972;
- prestazione di servizi, disciplinata dall’articolo 3 del medesimo decreto.
La riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento riguarda esclusivamente le cessioni di oggetti d’arte e non può essere estesa alle prestazioni di servizi. Avuto riguardo al requisito controverso dell’identità del cedente (presumibilmente non più corrispondente all’ autore o eredi o legatari), viene richiamata la Direttiva europea che testualmente identifica nel novero delle prestazioni agevolate, la cessione di:
- opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista;
- fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto.
Nel caso specifico prospettato dal contribuente, dunque, secondo l’interpretazione che si rinviene nella Risposta, il soggetto titolato ad applicare l’aliquota del 5 per cento sarebbe l’artista, il gallerista o altro avente diritto al controllo della scultura.







