Opere d’arte: Iva al 5 per cento limitata alle sole cessioni

L’ Agenzia delle Entrate ha commentato le novità del DL "Omnibus" in materia di Iva sulle opere d’arte, affrontando il caso delle lavorazioni commissionate ad una fonderia

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Iva opere d’arte

In un recente intervento di prassi, l’amministrazione finanziaria si è soffermata sulla questione dell’ambito applicativo dell’aliquota Iva ridotta al 5 per cento sulle opere d’arte, di antiquariato e da collezione. Giova ricordare che il DL “omnibus” (articolo 9, D.L. 95/2025) ha recentemente modificato il regime applicabile, riducendo l’aliquota dell’imposta dal 10 al 5 per cento.

La novella ha infatti soppresso il riferimento precedentemente individuato nel comma 127-septiesdecies), Tab. A, parte III, introducendo nella medesima Tabella, parte II, 1-novies) il trattamento agevolato di tali operazioni con aliquota ridotta al 5 per cento. Le opere che ricadono nell’ambito oggettivo sono definite nella tabella allegata al D.L. 41/1995 in cui vengono elencati tassativamente i beni interessati.  Inoltre, tale regime si applica in alternativa al regime speciale (cd. del margine) previsto per i rivenditori di beni usati d’arte, di antiquariato e da collezione.

La nuova disposizione appare, in buona sostanza e nei contenuti, sovrapponibile alla previgente norma che accordava l’aliquota al 10 per cento, seppur non specifichi che le transazioni devono riferirsi a beni ceduti dagli autori delle opere o dagli eredi o legatari. Ed è proprio su questo’ ultimo aspetto che si concentra la Risposta all’interpello n. 4 del 14 gennaio 2026, laddove si chiarisce che l’aliquota IVA ridotta non si applica alle prestazioni di servizi rese da soggetti distinti dall’autore, e in particolare alle fonderie che operano su commissione dell’artista o di un altro intermediario (gallerista/mercante d’arte).

Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, l’istante dichiarava di operare quale fonderia che realizzava opere con tiratura limitata, fino a un massimo di otto esemplari, nel settore dell’arte contemporanea, producendo l’opera su commissione con materiali propri e manodopera propria, curandone la fusione, la finitura e l’assemblaggio, sotto la supervisione e dell’artista committente.

Secondo interpellante, la fattispecie di servizio descritta poteva integrare i requisiti per l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5 per cento, anche alla luce del fatto che la nuova disciplina tace sulla condizione secondo cui l’aliquota ridotta risulterebbe applicabile esclusivamente ai beni ceduti dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari.

L’ Amministrazione ha analizzato l’operazione negando la legittimità dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento. Nello specifico l’Agenzia ha ritenuto non sussistenti i presupposti, stante l’esecuzione di un servizio commissionato da un terzo autore o gallerista che, a sua volta, provvederà alla cessione dei beni. La Società, dunque, esegue a favore del suo committente una prestazione di servizi e non una cessione di oggetti d’arte, ciò ha portato l’Agenzia a concludere che: “In quanto prestazione di servizi, diversa dalla produzione di un’opera d’arte, l’operazione realizzata dall’Istante è soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento”.

L’Agenzia opera, dunque, una fondamentale distinzione tra:

  • cessione di beni, disciplinata dall’articolo 2 del DPR n. 633/1972;
  • prestazione di servizi, disciplinata dall’articolo 3 del medesimo decreto.

La riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento riguarda esclusivamente le cessioni di oggetti d’arte e non può essere estesa alle prestazioni di servizi.  Avuto riguardo al requisito controverso dell’identità del cedente (presumibilmente non più corrispondente all’ autore o eredi o legatari), viene richiamata la Direttiva europea che testualmente identifica nel novero delle prestazioni agevolate, la cessione di:

  • opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista;
  • fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto.

Nel caso specifico prospettato dal contribuente, dunque, secondo l’interpretazione che si rinviene nella Risposta, il soggetto titolato ad applicare l’aliquota del 5 per cento sarebbe l’artista, il gallerista o altro avente diritto al controllo della scultura.

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