La recente sentenza della Cassazione Penale n. 40084 del 12 dicembre 2025 stabilisce l’importante principio in forza del quale l’omissione di dati in bilancio può costituire bancarotta impropria da reato societario e non bancarotta fraudolenta documentale.
Premesse normative
La recente pronuncia della Cassazione fa luce sull’inquadramento della violazione connessa a incompletezza del bilancio nella disciplina fallimentare. Giova fare le seguenti premesse normative, per comprendere l’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione.
Il reato di bancarotta semplice è disciplinato dall’articolo 217 della Legge Fallimentare e si attua quando l’imprenditore, dichiarato fallito:
- effettua spese maggiori rispetto alle sue possibilità, per sé o per la famiglia;
- effettua operazioni imprudenti al fine di consumare parte del suo patrimonio;
ritarda il fallimento compiendo atti imprudenti; - aggrava il proprio dissesto non presentando la richiesta di fallimento;
- decide di non soddisfare le obbligazioni assunte precedentemente in un concordato preventivo o fallimentare.
A differenza della bancarotta semplice, la bancarotta fraudolenta è compiuta per dolo con la volontà di commettere il reato, l’elemento psicologico è quindi il dolo specifico. Disciplinato dall’articolo 216 della Legge Fallimentare, questo reato assume diverse connotazioni a seconda dell’illecito commesso:
- bancarotta patrimoniale: quando il soggetto attivo dissipa, occulta o distrugge totalmente o solo in parte i suoi averi, oppure riconosce ed espone passività inesistenti al fine di recare un danno ai creditori;
- bancarotta documentale: quando il soggetto attivo falsifica, distrugge o nasconde i documenti contabili per ottenere un illecito guadagno per sé a danno ai creditori;
- bancarotta preferenziale: quando il soggetto attivo viola la par-condicio creditorum scegliendo di eseguire pagamenti solo ad alcuni dei creditori ai danni degli altri.
In base a chi materialmente commette le diverse azioni illecite che configurano la bancarotta si possono distinguere:
- la bancarotta propria: quando il reato viene commesso direttamente dall’imprenditore o soci della società illimitatamente responsabili;
- bancarotta impropria: quando il reato viene commesso da altre figure che hanno comunque un ruolo specifico all’interno della società, ossia gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società dichiarate fallite.
Il caso
Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la penale responsabilità degli imputati, condannati in primo grado dal Tribunale di Ancona a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta documentale e preferenziale, ricorso abusivo al credito, commessi nella qualifica di amministratori, in diversi periodi di tempo, della società s.r.l. dichiarata fallita nel settembre 2019.
Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto i ricorsi fondati e pertanto ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame della Corte di Appello di Perugia, in accoglimento del primo motivo, ossia quello relativo alla omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata.
L’orientamento della Cassazione
La sentenza della Cassazione Penale n. 40084 del 12 dicembre 2025 stabilisce l’importante principio in forza del quale l’omissione della presentazione del bilancio può costituire bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (art. 216, comma 1, n. 1, L. Fallimentare) e non bancarotta fraudolenta documentale, poiché il bilancio non è annoverabile tra le scritture contabili la cui mancata tenuta configura quest’ultima, ma è un documento a sé stante la cui omissione è sanzionata diversamente.
Eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono integrare la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, ma non quella di bancarotta fraudolenta documentale, che concerne la tenuta e la conservazione dei libri e delle scritture contabili (nella cui nozione non rientra il bilancio).







