Polizza catastrofale: il nuovo termine proposto dall’esecutivo
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali.
La copertura assicurativa obbligatoria in questione nasce per consentire alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.
La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 101 e ss. della Legge di Bilancio 213/2023; la scadenza per l’adeguamento, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata stata differita con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) al 31 marzo 2025 e, negli ultimi giorni, ulteriormente posticipata per le pmi da un Decreto Legge del Governo che mirava ad assecondare le richieste degli operatori. La soluzione pensata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 prevedeva una differenziazione della proroga in funzione della dimensione dell’impresa da assicurare. Venivano così proposte le seguenti scadenze:
- al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
al 1° gennaio 2026 per le piccole e microimprese.
Per le imprese di grandi dimensioni, restava valido il termine del 31 marzo ma veniva concesso un periodo di tolleranza di 90 giorni in cui erano sospese le sanzioni.
La bocciatura dell’ulteriore slittamento del termine
Lo slittamento proposto con il D.L. proposto dal Governo non sarà efficace. La misura varata prevedeva differiva l’obbligo di stipulare polizze catastrofali per le piccole o medie imprese alla data del 1° gennaio 2026, per le medie imprese al 1° ottobre 2025, fermo restando il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese ma con moratoria sanzioni per altri 90 giorni.
Nella commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera è stato bocciato l’emendamento al decreto bollette presentato dal deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi con il quale la maggioranza voleva posticipare di 7 mesi la scadenza. L’emendamento è stato dichiarato inammissibile per mancanza di coerenza con il testo del decreto in discussione, che ha come obiettivo il contrasto dell’aumento del costo dell’energia nelle bollette.
Dunque, il termine entro cui scatta l’obbligo di stipulare la polizza catastrofale resta fermo al 31 marzo 2025 per tutte le imprese, salvo nuova iniziativa legislativa. E’ tuttavia facile attendersi un nuovo provvedimento che assecondi le preoccupazioni delle imprese che non hanno proceduto per tempo alla sottoscrizione della copertura assicurativa.
Polizza catastrofale: soggetti obbligati
L’obbligo di assicurazione riguarda sia le imprese italiane che quelle estere con una sede operativa (cd. stabile organizzazione) in Italia.
La polizza catastrofale è obbligatoria per chiunque sia iscritto al Registro imprese: attività commerciali società di qualsiasi tipo, incluse le società tra professionisti (Stp e Sta – società tra avvocati).
Sono invece esentati i professionisti non organizzati in società, con studi individuali e associati che non sono censiti al Registro imprese.
Sono altresì escluse dall’obbligo:
- le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Destinatarie dell’obbligo sono anche le imprese che detengono i beni ad titolo diverso dalla proprietà (leasing, locazione, comodato), a meno che l’assicurazione non sia stata già sottoscritta dal proprietario.
Polizza catastrofale: presupposto oggettivo
La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”, i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Le polizze includono la copertura per i seguenti beni:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..
L’obbligo non riguarda gli automezzi a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Nella definizione di “impianti e macchinari”, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra.







