E ‘ in fase di conversione in legge il nuovo decreto sull’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali. Il Ddl di conversione del DL 39/2025 apporta modifiche ai termini per per la stipula delle polizze (obbligo introdotto dall’’ art.1 comma 101-111 della L. 213/2023, legge di bilancio 2024).
I soggetti interessati dalla proroga
Nello specifico, il termine passa dal 31 marzo 2025 al 1 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.
Resta fermo, solo per le grandi imprese, il termine (già scaduto) del 31 marzo 2025.
Novità sugli immobili da assicurare
Sono assicurabili anche gli immobili su cui grava abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni. Mentre quelli non a norma, chiarisce il testo in esame, non avranno diritto ad indennizzi e contributi pubblici. Agli immobili non assicurabili, si legge nel nuovo testo, «non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».
Beneficiario dell’indennizzo
Un altro emendamento riformulato riguarda gli immobili assicurati dall’imprenditore ma di proprietà di terzi: in questo caso l’indennizzo spettante «è corrisposto al proprietario del bene», che è «tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati» .Si prevede, dunque, che l’imprenditore conduttore che stipula la polizza corrisponda l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Nel caso in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore conduttore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Nuovi parametri di classificazione per le piccole e medie imprese
Cambiano anche i parametri per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie. Il nuovo art. 1 comma 1 del DL sostituisce il richiamo alla direttiva Ue 2023/2775 con quello alla raccomandazione della Commissione europea 2003/262/CE con la conseguenza che:
- si considera microimpresa quella che occupa meno di 10 occupati e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- si considera piccola impresa quella che occupa meno di 50 occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- si considera media impresa quella che occupa meno di 250 occupati e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Resta invariato, invece, il riferimento dimensionale per le grandi imprese, come definite dalla direttiva delegata (Ue) 2023/2775.







