Registro titolari effettivi: nuova sosta. La questione passa alla Corte di Giustizia UE

Con l’Ordinanza del 15 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE.Le tappe dell'iter travagliato.

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Stenta a decollare il Registro dei titolari effettivi previsto dal D. Lgs.231/2007, Decreto Mef n. 55/2022 e ss. decreti attuativi.  Il combinato disposto delle norme prevede che le imprese costituite nella forma di società di capitali, i trust ed alcuni altri enti con personalità giuridica, siano tenuti ad individuare il Titolare Effettivo e, per non incorrere in sanzioni, a comunicarlo al Registro Imprese con una specifica comunicazione alla camera di commercio territorialmente competente.

Segnatamente, i soggetti interessati dall’obbligo sono:

  • società per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società in accomandita per azioni;
  • società cooperative;
  • associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (art. 1 comma 2 lett. r) del Provvedimento) ‘residenti’ o meno in Italia;
  • enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Il Registro vede pregiudicata la sua operatività da molto tempo. Ripercorriamo di seguito le tappe dell’iter travagliato:

 

  1. La prima sospensione dell’obbligo comunicativo e la sentenza di ripristino del Tar

Il Tar del Lazio, con l’ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del Provvedimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy che attestava l’operatività, per determinate categorie di imprese e istituti affini, dell’obbligo di comunicazione dei dati e dell’identità del titolare effettivo al Registro delle imprese. Il Provvedimento in esame, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre 2023, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, disponeva quale termine ultimo per l’adempimento della comunicazione l’11 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto).

La sospensione aveva interessato quindi tutti i soggetti tenuti alla comunicazione alle due sezioni del Registro dei titolari effettivi.

Ma lo stesso Tribunale, il 9 Aprile 2024, aveva respinto i ricorsi proposti da diverse associazioni fiduciarie, ripristinando l’obbligo, con la seguente considerazione: i trustee sono istituti simili alla società fiduciaria, che comporta il passaggio gestorio di un bene da un fiduciante (proprietario) ad un fiduciario (gestore). Anche le società fiduciarie erano obbligate, quindi, a denunciare il titolare effettivo, dato il rischio di occultamento del bene.

 

  1. La nuova sospensione di maggio 2024 disposta dal Consiglio di Stato

A seguito di un’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024 veniva sospesa nuovamente, con effetto immediato, l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi.  In quella circostanza il Consiglio aveva infatti sospeso l’esecutività delle sentenze del TAR Lazio con le quali, il 9 aprile scorso, erano stati respinti i ricorsi proposti da diverse associazioni fiduciarie per ottenere l’annullamento dell’obbligo di iscrizione al Registro dei Titolari Effettivi presso le Camere di commercio. La data dell’udienza in cui si sarebbe pronunciato il Consiglio di Stato sulla questione era il 19 settembre 2024.

 

  1. L’Ordinanza del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024

Con l’ordinanza del 15 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha di fatto nuovamente impedito la piena operatività del Registro dei titolari, sospendendo il giudizio e rimettendo la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Nel rinvio vengono chiesti chiarimenti sulla compatibilità della normativa italiana con le disposizioni europee in materia di protezione dei dati personali. La decisione del Consiglio di Stato si è basata su considerazioni giuridiche complesse, legate non solo alla necessità di garantire la trasparenza nella proprietà aziendale, ma anche alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, come il diritto alla privacy. Questo rinvio segna un momento cruciale per il futuro del Registro dei Titolari Effettivi, poiché la Corte di Giustizia dell’UE avrà il compito di decidere se le attuali disposizioni italiane siano in linea con il diritto europeo. Nelle more del giudizio, l’efficacia dei provvedimenti nazionali risulta sospesa per la delicatezza della questione e in ragione del fatto che la mancata sospensione avrebbe obbligato tutte le società fiduciarie a rendere informazioni sui titolari effettivi in una situazione nella quale la sussistenza di tale obbligo non poteva essere affermata in via definitiva.

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