La nomina dell’amministratore di società di persone che non sia anche socio della società stessa è una questione di dubbia legittimità. Oggetto di discussione è la possibilità di nominare un amministratore terzo in un modello giuridico, come quello delle società di persone, in cui l’elemento personale è strettamente correlato alla natura di tale schema societario.
L’orientamento negativo
La tesi negativa è stata sostenuta incidentalmente dalla Cassazione (25 gennaio 1968 n. 218) e inoltre dai tribunali di Milano (22 dicembre 1983), di Alessandria (25 marzo 1999), di Foggia (29 febbraio 2000), di Catania (19 dicembre 2003), di Cagliari (11 novembre 2005) e di Udine (29 aprile 2018). L’opinione negativa è stata principalmente suffragata dall’idea che nella società di persone vigerebbe un principio di inscindibile connessione tra la qualità di socio illimitatamente responsabile e il potere gestionale della società: in altre parole, chi agisce per conto della società dovrebbe essere gravato da illimitata responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società stessa; viceversa, sarebbe inconcepibile che un amministratore non illimitatamente responsabile (in quanto non socio) provochi illimitata responsabilità in capo ai soci. Questo principio sarebbe consacrato nell’articolo 2267 del Codice civile, ove si legge che per «le obbligazioni sociali rispondono … personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e salvo patto contrario gli altri soci».
L’orientamento positivo
La tesi positiva è stata invece avallata dalla Corte d’appello di Bari (1° febbraio 1960), dal Tribunale di Torino (8 ottobre 1984) e, dal Tribunale di Roma (25 agosto 2021, n. 4971).
Anzitutto, si osserva che la legge, nel caso della società semplice e della società in nome collettivo, non contiene norme espresse sul tema della ammissibilità o della non ammissibilità della nomina di un amministratore estraneo (quando invece, nel caso della società in accomandita semplice, viene sancita dalla legge un’inscindibile connessione tra la qualità di socio accomandatario e la qualità di amministratore della società).
In sostanza, nella legge non si rinviene un impedimento al fatto che l’operato di un non socio (l’amministratore estraneo) provochi illimitata responsabilità in capo ai soci. Ciò che nella legge in effetti si rinviene è che i creditori devono poter contare sulla illimitata responsabilità:
- dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, che sono necessariamente amministratori (articolo 2318 del Codice civile);
- dei soci di società semplice, salvo quelli che abbiano pattuito la limitazione di responsabilità;
- di tutti i soci della società in nome collettivo.
Dal coordinamento di tutte le considerazioni che precedono discende, dunque, che nella società in accomandita semplice non è possibile la nomina di un amministratore estraneo, mentre essa è possibile nella Snc in ogni caso (poiché in questa ipotesi tutti i soci sono in ogni caso illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali) e nella società semplice a condizione che almeno uno dei soci resti estraneo al patto di limitazione della responsabilità reso possibile dall’articolo 2267 del Codice civile.
Infatti, il Consiglio notarile di Firenze, nella massima 78/2022, aderendo a questa impostazione, afferma che l’amministratore non socio;
- è inammissibile nella società in accomandita semplice;
- è ammissibile nella società semplice, a patto che vi sia almeno un socio illimitatamente responsabile;
- è ammissibile, senza limitazioni, nella società in nome collettivo







