Srl semplificata: quali regole per la formazione della riserva legale?

L’obbligo di destinazione della riserva legale nei casi particolari della Srls e della Srl a capitale ridotto

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Il modello di società a responsabilità limitata semplificata è molto diffuso nella prassi operativa in ragione dei modesti costi di costituzione e del vantaggio della responsabilità limitata del socio sulle obbligazioni sociali.

Tuttavia, le disposizioni civilistiche non brillano per esaustività quanto al tema della destinazione dell’utile del capitale sociale. A tal riguardo, l’articolo 2643-bis, Codice Civile, si limita a richiamare le regole della Srl ordinaria, inducendo a ritenere che trovi applicazione l’articolo 2430, Codice Civile, valevole per il modello societario tradizionale, consistente nell’obbligo di destinazione del 5 per cento a riserva legale, sino a quando la medesima non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

Tuttavia, la sussistenza di un “terzo tipo” alternativo di Srl (quella “a capitale ridotto”), regolato dall’articolo 2463, comma 5, Codice Civile, mette in discussione tale interpretazione. La norma citata dispone che, nella Srl a capitale ridotto (compreso tra 1 e 9.999 euro), si operi un accantonamento dell’utile a riserva legale in misura più accentuata rispetto alla normale previsione dettata per la Srl ordinaria.

In questo caso specifico, si prevede infatti che la formazione della riserva legale avvenga in modo accelerato, ovvero nella misura di un quinto di quello prodotto nel singolo esercizio, e che il processo termini quando la riserva legale, unitamente al capitale, abbia raggiunto l’importo di 10 mila euro. Raggiunta tale soglia, si procederà con l’accantonamento ordinario del 5 per cento fino a concorrenza di un quinto della riserva legale alla stregua di quanto previsto per la generalità delle Srl. Inoltre, viene altresì previsto che la riserva in questione possa essere utilizzata, oltre che per la copertura di perdite, anche per aumenti di capitale.

Tuttavia, tale peculiare impianto di regole dettato espressamente con riferimento alle Srl a capitale ridotto, in linea di principio, non troverebbe applicazione alle “semplificate”, stante la speciale autonomia normativa della configurazione societaria “a capitale ridotto”.  Diversi studi del Notariato, invece, nell’ ottica di salvaguardia del capitale a garanzia dei creditori sociali, suggeriscono l’accantonamento maggiorato di un quinto anche alle srls, tenuto conto dell’esiguità del capitale previsto per tale variante societaria.

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