L’amministrazione finanziaria è tornata ad occuparsi della detrazione cd. sisma bonus spettante con riferimento all’acquisto di “case antisismiche”. L’ agevolazione è disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013 e costituisce una promanazione del “tradizionale” bonus riconosciuto in presenza di lavori edilizi volti a migliorare la classificazione sismica degli edifici. (commi da 1bis a 1sexies.1 del medesimo articolo 16).
Più in dettaglio, la norma prevede detrazioni del 75 o del 85 per cento del prezzo di compravendita in favore degli acquirenti di case che sono state oggetto di demolizione e ricostruzione finalizzata alla riduzione del rischio sismico, ubicate nelle zone a rischio 1,2 e 3. In vigenza del “superbonus“, l’aliquota di detrazione sale al 110 per cento (cfr. Circolare 17/E/2023).
Affinchè la detrazione sia legittima, è necessario che:
- la vendita sia effettuata da imprese di costruzione e ristrutturazione;
- l’alienazione avvenga entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori;
- la detrazione sia calcolata entro il limite di euro 96.000 per unità immobiliare.
Nel caso prospettato dal contribuente e sfociato nella Risposta all’interpello n. 165/2023, l’acquisto delle unità immobiliari avveniva mediante l’utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori dell’istante, configurandosi dunque una liberalità indiretta nei suoi riguardi. Tecnicamente, il pagamento del prezzo al cedente avveniva attingendo direttamente a conti correnti intestati ai donanti. Inoltre, veniva evidenziato che parte dei pagamenti era stato effettuato mediante il cd. bonifico parlante che riportava il codice fiscale del contraente figurante in atto.
Secondo la prassi consolidatasi, l’agevolazione non spetta al soggetto che, “pur essendo acquirente dell’unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all’acquisto” (cfr. Risposta n. 351/2022). Sulla nozione di soggetto che sostiene la spesa, l’amministrazione finanziaria ha in più occasioni escluso che debba necessariamente sussistere coincidenza tra soggetto pagatore e soggetto che figura come “stipulante”. Inoltre, sono state escluse forme diverse dal pagamento tratto dai conti correnti del beneficiario della detrazione o permute che non incidano direttamente sulla sfera personale di quest’ultimo.
Il criterio porta quindi ad individuare, come legittimo beneficiario della detrazione, colui che (direttamente) si fa carico della spesa. Nel caso esaminato, risultava espressamente che l’acquisto delle unità immobiliari fosse avvenuto mediante l’utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori, seppur a beneficio dei figli.
In considerazione di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non sussistenti le condizioni di fruizione della detrazione (nonché delle altre forme di monetizzazione del bonus), in quanto l’istante, “ancorchè proprietario dell’immobile, non ha sostenuto le relative spese.”







