Bonus nuove assunzioni giovani/donne 2024-25: al via le domande

Pubblicati i decreti attuativi dei bonus giovani e donne previsti dal DL 60/2024, l' Inps illustra le modalità di presentazione delle domande.

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Dopo la pubblicazione dei decreti attuativi del c.d. “bonus giovani” e del c.d. “bonus donne”, previsti dal DL 60/2024 (D.L “Coesione-Lavoro”), l’Inps diffonde anche le istruzioni per la presentazione della domanda di accesso al beneficio. Di seguito alcune distinzioni importanti su ambito temporale di assunzione e limiti di fruizione dei due bonus.

Bonus giovani

Il bonus giovani è previsto dall’art. 22 del Decreto citato e si riferisce all’assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Il lavoratore non deve aver compiuto 35 anni e non deve essere stato mai occupato a tempo indeterminato alla data dell’evento incentivato.

L’esonero spetta anche nelle seguenti ipotesi:

  • nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.

Lo sgravio consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi premi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi. Nel Decreto viene specificato il limite la decorrenza del beneficio previdenziale:

  • dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l’esonero può essere fruito nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
  • dalla data di autorizzazione della Commissione europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025, di lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Bonus donne

Il bonus donne è trattato dall’art. 23 del D.L.60/2024 in cui si prevede che l’esonero contributivo totale (escluso INAIL) spetti ai datori di lavoro privati che:

  • dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi;
  • a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi;
  • dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), del Regolamento (Ue) n. 2014/651, con elevato tasso di disparità uomo-donna. L’esonero spetta in questo caso per un massimo di 12 mesi.

Rapporti non agevolabili

L’esonero non compete per tutte le fattispecie contrattuali. Per entrambi gli esoneri, non sono agevolabili i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Procedura di presentazione della domanda

Ai fini della fruizione del bonus giovani o del bonus donne, è necessario presentare  apposita domanda telematica all’INPS, nei modi e termini indicati nelle recenti Circolari 90 e 91 del 12 maggio 2025.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • dati identificativi del lavoratore (o della lavoratrice) assunto o da assumere;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale del rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio (per il bonus giovani);
  • dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000 con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla lavoratrice (per il bonus donne).

Quanto alle modalità operative di presentazione della domanda, si osserva che potrà essere presentata sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

Con specifico riferimento all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, si precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di “donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Anche relativamente al Bonus Giovani, l’Istituto puntualizza che con specifico riferimento all’esonero di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, che, come precisato, per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Qualora la domanda di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

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