Comunicazione spese superbonus 2024-2025: contenuto e tempistiche

Definita la speciale comunicazione delle spese 2024 e 2025 per gli interventi ammessi al Superbonus.

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Bonus edilizi
2024-2025

Relativamente alle spese agevolate ai fini del “Superbonus” sostenute a decorrere dal 2024, corre l’obbligo di procedere alla nuova comunicazione introdotta dall’art. 3, D.L. 39/2024 utile al monitoraggio della spesa. I dati devono essere trasmessi a conclusione dei lavori di efficientamento energetico e/o miglioramento sismico e sono indirizzati all’Enea, relativamente alla spesa connessa agli interventi di efficientamento energetico, al Portale Nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), relativamente alle informazioni delle spese per interventi antisismici.

I soggetti obbligati alla comunicazione sono appunto i contribuenti che sostengono spese a decorrere dal 2024 per opere ricadenti nel perimetro di applicazione superbonus ex art. 119, D.L. 34/2020. Come previsto dalla norma menzionata, sono obbligati all’adempimento coloro che:

  • Non hanno concluso i lavori alla data del 31 dicembre 2023, avendo presentato entro tale data la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119, D.L. 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • A decorrere dall’anno 2024 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119, D.L. 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Non sono invece interessati dall’obbligo coloro che sostengono spese ricadenti nelle agevolazioni edilizie “non superbonus”, quali ad esempio ecobonus e sisma-bonus ordinari.

La comunicazione, sia essa destinata all’Enea o al PNCS, oltre ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi, contiene i seguenti dati di natura prettamente economica:

  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024;
  •  l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese da sostenere.

La comunicazione deve essere approntata:

  • dai tecnici incaricati della trasmissione delle asseverazioni all’Enea, per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica. Si tratta di coloro che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lett. a) D.L. 34/2020. Nella comunicazione verrà integrata una sezione aggiuntiva destinata ad accogliere le informazioni integrative;
  • Per quanto concerne il flusso al PNCS, dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.

L’art. 6, DPCM 17 settembre 2024 stabilisce i termini entro cui tali soggetti devono espletare l’adempimento in questione. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, le informazioni sono trasmesse nei medesimi termini previsti per la comunicazione Enea, dunque entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento. Le comunicazioni al PNCS concernenti le opere antisismiche sono invece trasmesse:

  • entro il 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
  • entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

In caso di omissione, il trattamento sanzionatorio non è irrilevante, in quanto viene irrogata una sanzione di 10.000 euro per gli interventi con cila-s presentata entro il 29 marzo 2024; la decadenza dall’agevolazione per gli interventi con cila-s presentata dopo la suddetta data.

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