Ecobonus: l’omessa comunicazione all’ Enea non preclude la detrazione

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Nell’ambito degli interventi diretti alla riqualificazione energetica, la detrazione riconosciuta dalla L.296/2006 (art. 1, commi 346-347) è subordinata all’espletamento di alcune incombenze formali richieste dalla normativa secondaria. In questa sede, si focalizza l’attenzione sull’obbligo di comunicazione all’Enea dei dati relativi al risparmio energetico ottenuto. L’adempimento è prescritto, in attuazione della legge citata, dal DM 19 febbraio 2007. In particolare, l’articolo 4 del testo prevede l’obbligo di trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione riqualificazione energetica e una la scheda informativa relativa agli interventi realizzati ai fini del monitoraggio dei livelli di efficientamento energetico degli edifici.

Secondo la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, l’omessa comunicazione nei tempi stabiliti è suscettibile di precludere l’accesso alla detrazione fiscale.

Tale interpretazione non è stata condivisa dalla Suprema Corte in un giudizio scaturito dal mancato riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate della detrazione in questione a motivo del fatto che la comunicazione all’Enea era stata trasmessa a distanza di diversi anni dalla conclusione dei lavori. Secondo gli uffici, dunque, l’omessa presentazione della comunicazione rappresentava un’ipotesi di decadenza del beneficio.

Tale rigorosa ricostruzione normativa non ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 19309/2024), in cui si legge che innanzitutto che, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, il contribuente è tenuto a dimostrare che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico. In seconda battuta viene precisato che, in assenza di una espressa causa di decadenza prevista dalla legge di rango primario o che sia evincibile quanto meno da un’ “interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto”, il beneficio fiscale corrispondente alla detrazione non può essere disconosciuto dall’Agenzia delle Entrate.

Una ipotetica natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, “non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa né dalla lettura sistematica dell’istituto”, bensì dalla normativa primaria, stante l’apposita riserva di legge stabilita dalla Costituzione. 

Tale interpretazione autentica si pone in netto contrasto con l’orientamento dell’Agenzia stratificatosi nel corso del tempo in svariati documenti di prassi che attribuivano all’inosservanza dell’obbligo una valenza decadenziale (cfr. Circolare n.25/2022;28/2023 etc.). Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non si ricava né dalla normativa primaria né dal tenore dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007. Questo arresto giurisprudenziale, si inserisce nel solco del filone giurisprudenziale innescato con la Sentenza n. 7657/2024, Corte di Cassazione.

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