L’articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020 ha introdotto in via straordinaria e con riferimento alle annualità dal 2020 al 2024, la possibilità di optare per modalità di monetizzazione alternative dei bonus edilizi. Più in dettaglio la disposizione permetteva di optare, in luogo del classico utilizzo diretto della detrazione a scomputo dell’imposta lorda, per le seguenti tecniche di fruizione alternative:
- Cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti;
- Ottenimento di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato in fattura, anticipato dai fornitori esecutori dell’opera e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta.
Il beneficio fiscale, in altre parole, veniva trasferito ad un soggetto diverso dal committente beneficiario della detrazione, il quale faceva proprio il credito corrispondente, da utilizzarsi generalmente con le medesime tempistiche previste dalla disciplina valevole per la peculiare tipologia di detrazione edilizia.
La versione originaria della norma è stata via via modificata limitando la possibilità di circolazione del credito d’imposta generatosi per effetto dell’opzione. Nell’ultima formulazione innovata dal Decreto Frodi ed efficace a decorrere dal 26 febbraio 2022, si prevedeva che le cessioni potessero essere al massimo tre, di cui la prima erga omnes, le successive verso soggetti qualificati come banche e intermediari finanziari iscritti all’albo. Ciò, tuttavia, con un preciso distinguo: nel caso di opzione per la cessione del credito, le cessioni immediatamente successive erano rivolte solo agli operatori finanziari sopra detti; nell’alterna ipotesi dello sconto in fattura, la restrizione scattava a partire dalla cessione successiva al trasferimento del credito dal fornitore al terzo titolare avvicendatosi (cfr. Circolare 19/E/2022).
Dunque, in caso di opzione per lo sconto in fattura, l’impresa che realizzava i lavori e che eseguiva lo sconto in fattura poteva cedere il credito ad un cessionario qualsiasi, il quale poteva a sua volta cedere il credito acquisito esclusivamente a favore di un soggetto previsto dalla norma in commento.
Questa differenza, come si evincerà nel prosieguo, viene in rilievo nel confronto degli effetti conseguenti alla cessione o allo sconto in fattura, specie laddove si commettano errori nella comunicazione di opzione rivolta all’Agenzia delle Entrate.
L’interpello sottoposto all’esame delle Entrate e sfociato nella Risposta n. 295/2025, si riferiva alla vicenda descritta dall’istante condominio il quale, a fronte dello sconto in fattura praticato dal fornitore, procedeva a compilare la comunicazione di opzione in modo errato, barrando la casella B “Cessione del credito d’imposta”, anziché la casella A “Contributo sotto forma di sconto”. Stando alla prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 33/E/2022; Risposta n.590/2020) tale errore rischiava di rientrare nel novero degli errori sostanziali, in presenza dei quali la correzione doveva necessariamente avvenire mediante trasmissione di una nuova comunicazione corretta (nel termine ordinario del 16 marzo o oltre ricorrendo all’istituto della remissione in bonis). Tuttavia, stante il decorso dei termini per poter operare la rettifica, il contribuente si trovava nella condizione di non poter più annullare gli effetti della comunicazione, e proponeva di rimediare tramite una semplice notifica dell’incongruenza rivolta all’Agenzia delle Entrate, alla stregua di quanto previsto nell’ipotesi di errori meramente formali.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la scelta indicata non possa essere più modificata, essendo appunto spirato ogni termine poter emendare l’errore mediante la trasmissione di comunicazioni “novative” all’Agenzia delle Entrate. Ciò, tuttavia, non determina l’insussistenza del credito sorto e disponibile nel cassetto fiscale, ben potendo l’impresa continuare ad utilizzare il credito d’imposta, ma l’operazione è giuridicamente classificabile come opzione di cessione e non come sconto in fattura (a nulla rilevando l’assenza di un pagamento integrale della fattura al fornitore mediante bonifico parlante, requisito quest’ultimo indispensabile per l’insorgenza del diritto alla detrazione).
Tale circostanza, chiarisce l’Amministrazione, ha risvolti sul regime di circolazione successiva del credito; trovano infatti applicazione le regole previste in caso di cessione e non di sconto in fattura. Nel caso di specie, trattandosi di crediti d’imposta derivanti da opzione di cessione, il fornitore viene a essere il primo cessionario del credito d’imposta e, pertanto, avrebbe potuto cederlo a sua volta soltanto ai soggetti qualificati (ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) come previsto dall’art. 121 comma 1 lett. b) del DL 34/2020.







