Nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei bonus edilizi, si analizza la questione della rilevanza reddituale “irpef” del differenziale positivo tra valore nominale del credito acquisito e corrispettivo pagato per l’acquisto.
Giova ricordare anzitutto che la disciplina prevedeva, in alternativa alla detrazione del 110% del costo sostenuto in 5 (o 4) rate annuali di pari importo, la possibilità di optare, per le seguenti alternative di monetizzazione del bonus:
- Uno sconto in fattura praticato dal fornitore e recuperato da quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione;
- Cessione a soggetti qualificati del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello 472 del 30/11/2023, ha affrontato il tema del trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei plusvalori emergenti in capo al cessionario per effetto della compravendita di crediti ricadenti nel superbonus 110.
Sull’irrilevanza reddituale del plusvalore del 10% rispetto al costo sostenuto, non era mai sorto alcun dubbio, ben potendo il contribuente recuperare, sotto forma di detrazione, un valore più elevato della spesa sostenuta senza subire un extra tassazione legata al “profitto” corrispondente al differenziale, come appunto ribadito dell’Agenzia delle Entrate. L’ Amministrazione ricorda infatti che “il legislatore ha inteso riconoscere ai contribuenti un’agevolazione, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, di ammontare superiore ai costi sostenuti senza, tuttavia, prevedere alcuna rilevanza reddituale di tale differenziale positivo (pari al 10 per cento delle spese medesime)”.
Diversa è la situazione che si verifica nelle operazioni di cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, nel cui caso il cessionario ricava un margine pari alla differenza positiva tra il valore nominale del credito di imposta acquisito ed il prezzo di cessione concordato tra le parti.
Più in dettaglio, in questa ipotesi, il cessionario della detrazione utilizzerà il credito d’imposta in compensazione orizzontale con altri tributi, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal titolare della detrazione cedente (primo beneficiario che opta per la cessione). Il controvalore recuperabile è pari al valore nominale del credito, verosimilmente più elevato del prezzo pagato. Conseguentemente il cessionario ottiene, al termine dell’utilizzo integrale del credito, un vantaggio fiscale pari alla differenza tra prezzo pagato e “sconto” sulle imposte dovute.
Nel caso prospettato, è stato escluso l’assoggettamento a tassazione di tale differenziale, sulla scorta del fatto che il legislatore tace in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ”positivo” derivante dall’acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale. Secondo il parere dell’Agenzia, nelle operazioni di cessione si verifica un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle categorie reddituali specificatamente individuate dalla normativa.
Nell’interpello si legge, infatti, che tale guadagno non è assimilabile ad un reddito di capitale poiché l’acquisto del credito di imposta dietro corrispettivo non costituisce un impiego di capitale nel senso previsto dall’art. 44, Tuir, ovvero sottoforma di “concessione ”temporanea alla controparte della disponibilità del capitale.”
Altresì, si dichiara che tali componenti non sono riconducibili all’alveo dei redditi diversi disciplinati all’art. 67, Tuir. Tale categoria, infatti, pur avendo valenza residuale, identifica un’elencazione “tassativa” di ipotesi reddituali che non ricomprende quella in esame.
Le conclusioni cui è giunta l’Agenzia nell’interpello possono essere estese, in linea di principio, anche a tutti gli altri bonus che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’art. 121, D.L. 34/2020.







