Nuovo regime lavoratori impatriati: “porte aperte” anche se il datore è straniero

La Risposta n. 2/2026 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento molto atteso da chi si trasferisce in Italia ma lavora per un’azienda estera in smart working

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regime impatriati

Con un importante chiarimento di prassi l’Agenzia delle Entrate è tornata ad analizzare il nuovo regime degli impatriati previsto all’articolo 5, D.Lgs. 209/2023, soffermandosi in particolare sulla questione della localizzazione del datore di lavoro di colui che fa rientro in Italia.

Giova ricordare che il regime accorda un regime di tassazione agevolata temporaneo, in forza del quale i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, nel periodo in cui si perfeziona il trasferimento della residenza e nei quattro successivi. L’agevolazione è applicabile se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia nel periodo di validità dell’agevolazione (anno trasferimento della residenza e nei quattro successivi);
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.

Il caso affrontato

Nella Risposta 2/2026, una contribuente ha interpellato l’Amministrazione in merito alla possibilità di fruire del regime agevolato nell’ipotesi in cui, pur risiedendo – fisicamente e giuridicamente – in Italia, si trovi a prestare la propria attività di lavoro nei confronti di un’azienda con sede all’estero, in modalità “Smart Working”. Nella fattispecie l’istante, dopo essersi trasferita nel Regno Unito nel 2020 ed essersi iscritta all’AIRE nel 2021, rientrava stabilmente in Italia a partire dal 10 settembre 2025, iniziando un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro con sede legale a Berlino,  impossibilitato ad applicare lo sgravio in busta paga, non applicando le ritenute fiscali italiane.

La tesi delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti di legge, ha confermato la possibilità di accedere al regime sulla scorta di quanto già asserito con riferimento al vecchio regime, nel quale parimenti si richiedeva che l’attività lavorativa venisse prestata prevalentemente in Italia, a prescindere dalla localizzazione del datore. Nella Circolare 33/E, infatti, si affermava che “possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti)”. Dunque, la circostanza che il lavoratore venga assunto da un’azienda estera, ancorchè priva di succursali sul territorio italiano, non è ostativa alla possibilità di beneficiare del regime di favore nella misura in cui la prestazione di lavoro si concretizzi “da remoto” in Italia in via prevalente.

L’Agenzia ha infine precisato che, non potendo il lavoratore ricevere direttamente il beneficio in busta paga, il medesimo potrà fruirne in sede di dichiarazione dei redditi, applicando la riduzione della base imponibile nei limiti e per la durata previsti dalla normativa.

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