Regime impatriati, l’Agenzia delle Entrate esclude la detassazione della Naspi

Il trattamento fiscale da applicare alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione (cd. NASpI) in vigenza di regime degli impatriati

0
340
Regime dei lavoratori impatriati

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella recente Risposta n. 228/2025, le somme percepite a titolo di Naspi da un lavoratore trasferitosi in Italia non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, dovendo pertanto essere assoggettate a tassazione con modalità ordinaria, per l’intero importo.

Il caso prospettato nell’interpello

Nella fattispecie sottoposta all’attenzione delle Entrate, l’istante dichiarava che:

  • Nel mese di aprile del 2022, ha trasferito la sua residenza in Italia rientrando all’estero dopo sei anni;
  • Fino al mese di settembre del 2023, ha lavorato come dipendente per una società fruendo del regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
  • A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da ottobre 2023 e fino ad agosto 2024 ha percepito un’indennità sociale di disoccupazione (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, NASpI”);
  • in data 11 settembre 2024, non avendo trovato un nuovo impiego in Italia, si è trasferito nuovamente all’estero iscrivendosi all’AIRE;

Ciò premesso, l’istante riteneva di poter applicare il regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16, D.Lgs. n. 147/2015, anche con riferimento alle somme percepite nel 2024 a titolo di Naspi, che in tal modo avrebbero beneficiato del regime di tassazione agevolata previsto dalla norma agevolativa.

Inquadramento normativo

Come opportunamente ricordato dall’amministrazione finanziaria, il contesto normativo si articola in due agevolazioni, variamente applicabili a seconda del periodo di trasferimento del lavoratore.

Il regime previgente di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 e il nuovo regime di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023.

Nuovo regime impatriati

Come prevede l’articolo 5, D.Lgs 209/2023, l’agevolazione è da concedere in base alle seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.

Suddetto regime, in vigore dal 29 dicembre 2023, si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 Tuir, a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Il previgente regime degli impatriati

Il “nuovo regime” sopra descritto sostituisce il previgente regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16, D.Lgs., n. 147/2015, le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica nel territorio dello Stato italiano entro il 31 dicembre 2023. Di seguito le condizioni che devono sussistere secondo il regime previgente:

  • il contribuente è stato fiscalmente residente all’estero per un periodo maggiore di anni due;
  • il contribuente ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero;
  • il contribuente è fisicamente presente sul territorio italiano da dove svolge e svolgerà la propria prestazione alle dipendenze del datore di lavoro;
  • il contribuente si impegna a risiedere in Italia per almeno due anni.

In base a quanto rappresentato, l’Istante dichiara che ad aprile del 2022 ha trasferito la residenza in Italia, rientrando dall’Irlanda dopo sei anni, nel caso specifico troverà applicazione il regime speciale impatriati di cui all’ articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale della Naspi in pendenza di regime

In base a quanto rappresentato, l’Istante dichiarava che ad aprile del 2022 aveva trasferito la residenza in Italia, rientrando dall’Irlanda dopo sei anni, nel caso specifico dunque trovava applicazione il regime speciale impatriati di cui all’ articolo 16, D.Lgs. 147/2015.
Suddetta norma stabilisce che, verificandosi le condizioni ed i requisiti previsti, alternativamente, dal comma 1 o dal comma 2, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo ed i redditi di impresa prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono nel territorio dello Stato la loro residenza ai sensi dell’art 2, Tuir, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d’imposta successivi.

La circolare 17/E/2017 ha precisato che la misura in questione è finalizzata ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività lavorativa prevedendo una tassazione più favorevole dei redditi di lavoro dipendente, di quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo e di quelli d’impresa prodotti in Italia, nonché anche delle “somme conseguite in sostituzione dei suddetti redditi, le quali, ai sensi dell’articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. In merito proprio alle “prestazioni a sostegno del reddito”, la circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 afferma che le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente ed, in base all’articolo 6 Tuir, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

In base all’opera ermeneutica fornita dalle circolari, anche le indennità percepite a titolo di Naspi sarebbero assoggettabili al regime di tassazione ridotta per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015. Di converso, l’amministrazione interpellata ha invece negato la possibilità di applicare il regime nel caso affrontato. Le indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente (come la NASpI) sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma per l’Agenzia, ciò non basta per accedere all’agevolazione. Il regime agevolato non si applica a tutti i redditi di lavoro dipendente, ma solo a quelli prodotti mediante attività lavorativa svolta in Italia dal soggetto impatriato. Secondo l’Agenzia, la Naspi, per sua natura, non deriva da un’attività lavorativa svolta nel periodo di percezione, ma dalla cessazione della stessa; quindi non soddisfa i presupposti del regime agevolato, che invece presuppone una corrispettività attiva tra lavoro svolto in Italia e reddito agevolabile.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here