Regime lavoratori impatriati e incentivo ricercatori: si al cumulo

Riconosciuta la possibilità di combinare il nuovo regime dei lavoratori impatriati con gli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori.

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Regime impatriati e incentivo ricercatori_cumulo

L’articolo 5, D. Lgs. n. 209/2023 ha introdotto il nuovo regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.

L’incentivo si sostanzia nella parziale detassazione dei redditi di lavoro prodotti sul territorio nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi.

Più in dettaglio, la norma dispone che i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di lavoro autonomo prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

L’agevolazione è applicabile se sussistono le seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.

L’Amministrazione finanziaria ha di recente analizzato la compatibilità del nuovo regime dei lavoratori impatriati con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero di cui all’articolo 44 del D.L.78/2010.

Quest’ultimo regime trova applicazione ai docenti e ricercatori, residenti all’estero, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, allo scopo di svolgere un’attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato.

Nella Risposta all’interpello n. 16/2025, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente concluso che, in assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, il nuovo regime agevolativo degli impatriati è cumulabile con altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Come sottolineato dall’Amministrazione, a differenza del previgente regime speciale per lavoratori impatriati, disciplinato dall’ art. 16 del D. Lgs. 147/2015, la disciplina efficace a decorrere dal 2024 non esclude la possibilità di abbinare i due regimi.

Viceversa, l’adesione al precedente regime escludeva la contemporanea fruizione dei due regimi agevolativi (art. 2, comma 1, del Decreto attuativo 26 maggio 2016, MEF), cosicchè il contribuente poteva aderire al regime che riteneva più conveniente in base alla situazione personale.

Pertanto, nello stesso periodo d’imposta, è possibile fruire contemporaneamente di diversi istituti agevolativi, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni. Ciò implica che, ad esempio, un contribuente che al rientro in Italia svolge un’attività di ricerca ed esercita anche un’attività di lavoro autonomo, può combinare la detassazione dei redditi derivanti dall’attività di ricerca (ai sensi dell’articolo 44 del D.L. 78/2010), e quella applicabile ai redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs 209/2023.

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