Riduzione contributiva 50% nuove imprese: le istruzioni dell’Inps

Con la circolare n.83/2025, l’Inps ha fornito chiarimenti sull’agevolazione contributiva rivolta ai soggetti che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel corso del 2025.

0
657
Legge di bilancio 2025 sconto inps 50% nuove imprese

L’istituto di previdenza nazionale ha diramato la circolare n.83/2025 con cui fa luce su ambito e modalità di applicazione della nuova agevolazione contributiva riconosciuta alle start-up che nel 2025 si iscrivono per la prima volta alla gestione previdenziale “artigiani e commercianti”. La misura è stata introdotta dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e consiste nella riduzione del 50% dei contributi “IVS” a decorrere dall’anno 2025 e per i primi 36 mesi di attività.

Soggetti legittimati

Possono accedere alla parziale decontribuzione i seguenti soggetti che avviano l’attività nel corso del 2025:

  • Titolari di ditte individuali e familiari che producono redditi d’impresa, anche in regime fiscale forfettario;
  • Soci di società di persona e di capitali;
  • Coadiuvanti e coadiutori familiari delle imprese.

In particolare, lo sgravio è rivolto a coloro che abbiano avviato l’attività lavorativa, o siano qualificati soci di società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Si evidenzia che hanno titolo al beneficio i soggetti che non siano mai stati iscritti a nessun titolo a una delle due gestioni speciali autonome artigiani/commercianti.

 L’Inps ha altresì chiarito i criteri per stabilire la data rilevante ai fini della verifica dell’inizio attività nel corso del 2025.

Per i soci di società, rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale nell’anno 2025. Viene altresì chiarita la prevalenza della data di costituzione ed avvio dell’impresa sulla data di formalizzazione dell’iscrizione nel registro delle imprese, (stante la possibilità procedere agli adempimenti entro 30 giorni dall’avvio dell’attività).  A titolo esemplificativo, un soggetto che avvia l’attività il 20 dicembre 2025 ha la possibilità di fruire della riduzione anche se presenta domanda di iscrizione al Registro delle imprese e alla gestione speciale autonoma entro il 19 gennaio 2026.

Misura e conservazione del beneficio

Lo sconto del 50% si applica sulla sola aliquota IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti), mentre risultano in ogni caso dovuti in misura piena il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Altri chiarimenti vengono forniti circa il momento di decorrenza dei 36 mesi. Viene precisato al riguardo che la riduzione contributiva è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale. Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma, i 36 mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

L’agevolazione resta salva in caso di variazioni del tipo di impresa e/o attività svolta o nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione contributiva (es. da artigiano a commerciante o viceversa). Parimenti la fruizione della riduzione contributiva è riconosciuta in caso di spostamento della sede dell’attività e di ogni altra variazione nella posizione anagrafica che non comporti la cancellazione da una delle due gestioni speciali autonome.

In caso di variazione della forma giuridica di esercizio dell’attività, vale la regola per cui la riduzione è conservata se nella fattispecie sussiste la continuità di iscrizione alla gestione previdenziale. Ad esempio, se l’imprenditore cessa la propria attività in forma individuale e avvia una nuova attività commerciale di artigiano quale socio di una S.n.c. in un lasso di tempo compatibile con la continuità contributiva.

Ai fini dell’accredito contributivo, si applica l’art. 2, comma 29, L.335/1995 ai sensi del quale soltanto il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Se invece il di versamento di contributi calcolati in vigenza della riduzione contributiva risulta in misura inferiore al minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Divieto di cumulo con altre agevolazioni previdenziali

Per espressa previsione di legge, il beneficio è incompatibile rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota. L’Inps ha specificamente confermato il rapporto di alternatività rispetto a:

  • riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con

più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;

  • riduzione specifica del 35% riconosciuta ai soggetti operanti in regime forfetario ex L. 190/2014.

Avuto riguardo alla parziale decontribuzione prevista per i soggetti operanti in regime fiscale forfettario, l’istituto ha chiarito che, qualora il contribuente abbia già richiesto la riduzione del 35%, l’agevolazione contributiva in esame (pari al 50%) può essere comunque domandata purchè sussistano tutti gli altri requisiti di spettanza dell’agevolazione (es. avvio attività nel 2025 etc.).

Presentazione della domanda: modalità operative

L’agevolazione non opera come “regime naturale” all’atto dell’iscrizione previdenziale, ma è efficace previa apposita istanza telematica all’Istituto, dichiarando il possesso dei requisiti di legge ai sensi del D.p.r. 445/2000. L’istanza può essere preparata e trasmessa attraverso il “Portale delle Agevolazioni” compilando il relativo modulo (in fase di rilascio).  Nelle more della preparazione del portale, la circolare sottolinea che i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che intendono presentare la relativa istanza, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta, come sopra descritto. Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.

SCARICA L’ARTICOLO IN FORMATO PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here