Rottamazione-quater, al via le domande per la riammissione

L’Agenzia delle Entrate riscossione ha attivato il canale telematico per trasmettere le istanze di riammissione alla rottamazione-quater.

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La nuova chance prevista dal Milleproroghe

Al via le domande di riammissione alla rottamazione-quater.  L’Agenzia delle Entrate riscossione ha attivato il canale telematico per trasmettere le istanze telematiche previste dal Decreto Milleproroghe. Con tale provvedimento, il legislatore ha permesso a coloro i quali hanno presentato domanda ex L. 197/2022 e che, al 31 dicembre 2024 risultavano decaduti a seguito del mancato, incompleto o tardivo pagamento di una o più rate, di conservare i benefici della definizione agevolata.  Si ricorda che l’adesione all’istituto offriva al contribuente la possibilità di ottenere lo sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi e degli oneri di riscossione sulle cartelle consegnate agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tuttavia, il tardivo, insufficiente od omesso pagamento anche di una sola delle rate comportava la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente iscrizione a ruolo dell’intero debito costituito da sanzioni, aggi di riscossione e interessi.

I soggetti interessati

La platea dei contribuenti che potranno beneficiare della riapertura è limitata. Potranno infatti fruire della riammissione solo coloro che:

  • Avevano presentato domanda di accesso alla rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023.
  • Non hanno versato una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
  • Per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Non rientrano invece nella riammissione alla Definizione agevolata quei debitori aderenti che risultavano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024; per tali debiti, i contribuenti devono continuare a rispettare le scadenze di pagamento indicate nelle comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

Il nuovo patto col fisco ed il piano di rientro

Affinchè si perfezioni questo “ripescaggio”, è necessario che il contribuente proceda alla presentazione di una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e che si impegni al pagamento delle residue somme dovute:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025

oppure

  • fino a un numero massimo di 10 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Come inviare la domanda?

Per la presentazione della domanda, l’utente potrà avvalersi di due modalità tecniche:

  • in area riservata, effettuando l’autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;

oppure

  • in area pubblica all’url compilando l’apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

Nell’istanza occorrerà indicare:

  • i carichi inseriti nel piano di pagamento della rottamazione-quater da cui si è decaduti e che si intende assoggettare al nuovo piano di rientro;
  • il numero di rate (da 1 a 10) con le quali si intende pagare il debito da estinguere.

Entro il 30 giugno 2025, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai soggetti interessati un prospetto con l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ed i moduli di pagamento secondo il numero di rate prescelto.

Pagamenti “fuori piano” avvenuti prima della riammissione, quale sorte?

Come precisato dalla Faq dell’Amministrazione (domanda n. 6), il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Nelle Faq viene inoltre chiarito un aspetto molto importante che riguarda coloro che avevano ottenuto medio tempore dilazioni sui debiti oggetto di decadenza. In particolare, nel caso in cui dopo la decadenza si sia proceduto a rateizzare gli importi iscritti a ruolo oggetto di rottamazione quater, la presentazione della domanda di riammissione determinerà:

  • la sospensione degli obblighi di versamento delle relative rate mensili fino al 31 luglio 2025;
  • alla data del 31 luglio 2025, la revoca della rateizzazione in essere.
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Alessandro Carlesimo
Ha svolto per oltre 10 anni la professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti all’interno di primari studi primari tributari e successivamente mediante la propria firm, maturando una significativa esperienza nell’ambito della consulenza fiscale, contabile e societaria rivolta a società di medie e grandi dimensioni. Ricopre incarichi di amministratore, liquidatore, revisore e membro di collegi sindacali di società. E' autore di numerosi articoli pubblicati su riviste specializzate in materia fiscale con diffusione su scala nazionale. Dal 2023 coadiuva le attività di docenza del corso di Diritto Tributario progredito tenuto presso l' Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di Roma. E' inoltre il Responsabile del periodico online quotidianofiscale.it

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