Superbonus: orizzonte temporale di detrazione
L’ormai datato D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha istituito il famigerato Superbonus, potenziando la detrazione spettante a fronte di determinate opere “trainanti” e “trainate”, finalizzate all’efficientamento energetico, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
La regola generale prevedeva che la detrazione spettante, pari al 110% della spesa, fosse ripartita in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; in quattro quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L’orizzonte temporale di fruizione del bonus, tuttavia, poteva essere esteso con riferimento alle spese sostenute nell’annualità 2022. Nello specifico, l’articolo 2, D.L. 11/2023 introduceva la possibilità di spalmare il beneficio in dieci rate annuali di pari importo, anziché nelle quattro ordinariamente stabilite. Tale estensione era possibile a che condizione che:
- La rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non fosse stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;
- La detrazione avesse inizio con l’imputazione della prima rata nel dichiarativo 2023 all’interno del quale andava manifestata l’opzione.
L’opzione per la cessione totale o parziale
In alternativa all’ordinaria modalità di recupero mediante detrazione, era possibile optare per la monetizzazione anticipata della detrazione attraverso: un contributo sottoforma di sconto in fattura praticato dal prestatore; la cessione di una o tutte le rate in cui si articola il credito corrispondente.
La cessione parziale del bonus, per i crediti alimentati in piattaforma con comunicazioni di opzione successive alla data del 30 aprile 2022, poteva tuttavia avvenire prestando attenzione ad alcuni vincoli.
Solo all’atto della prima cessione (ovvero quella effettuata dal beneficiario diretto della detrazione), era infatti possibile procedere al libero frazionamento dell’importo del credito, così da definire quanta parte cedere a terzi e quanta parte trattenere nella propria disponibilità. Viceversa, nelle cessioni successive alla prima, ogni rata costituente il credito veniva identificata da un codice protocollo univoco che impediva suddivisioni e, pertanto, l’unico frazionamento possibile consisteva nella cessione di una o alcune delle rate annuali di cui si compone il credito (cfr. Faq Ade 19 maggio 2022).
La detrazione in 10 anni e l’interpello 262/2024
L’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del tema relativo alla possibilità di distribuire la detrazione corrispondente al Superbonus in 10 rate annuali, in luogo di 4, in una circostanza inconsueta rappresentata dal contribuente nell’interpello di cui alla Risposta n. 262/2024.
Nella fattispecie descritta, l’istante dichiara di aver sostenuto nel corso del 2022 spese per interventi ricadenti nell’ambito applicativo del “Superbonus”, procedendo successivamente alla cessione di n. 3 rate residue successive alla prima, all’istituto Poste Italiane.
Nel quesito si ipotizza la possibilità di optare per la detrazione in 10 quote annuali della porzione di bonus corrispondente alla prima rata, a decorrere dalla dichiarazione del periodo d’imposta 2023, non avendo indicato tale rata nel dichiarativo dell’annualità 2022. In altri termini, il contribuente intendeva frazionare ulteriormente la porzione di credito non trasferita (ossia la prima rata), prevedendo il recupero in 10 quote annuali a partire dal 2023, anziché in un’unica soluzione all’interno della dichiarazione del periodo d’imposta 2022.
Tale possibilità è stata negata dall’Amministrazione finanziaria che, nel caso di specie, ha ammesso unicamente l’utilizzo in detrazione della rata nel modello redditi integrativo riferito al periodo d’imposta 2022, senza possibilità di (ulteriore) suddivisione in 10 quote. D’altronde, una siffatta operazione avrebbe stravolto la collocazione temporale della rata utilizzabile nel primo anno 2022.
In direzione opposta si era mossa l’Agenzia nella Risposta all’interpello n. 252/2024 avente ad oggetto il diverso caso in cui il credito non era stato oggetto di cessione parziale. In quella circostanza si chiedeva un’interpretazione circa la possibilità di optare per la ripartizione del bonus in dieci quote annuali, anche solo limitatamente ad alcune delle spese sostenute nel 2022, individuando così un doppio binario di detrazione. L’Agenzia delle Entrate rispondeva in senso affermativo, precisando che l’opzione non doveva necessariamente valere sull’aggregato complessivo della spesa, ben potendo essere esercitata anche solo su una frazione di essa “in linea con la ratio della disposizione e in assenza di specifiche preclusioni normative”.
Dunque, solo in assenza di detrazione e cessione delle rate residue, è concessa la possibilità di selezionare la spesa sulla quale optare per il riparto della detrazione nel periodo più lungo di 10 anni, senza che la scelta operata investa l’intero ammontare della spesa da recuperare.







