Con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020, il Decreto Rilancio ha potenziato la detrazione spettante a fronte degli interventi ricadenti nell’ambito oggettivo di applicazione del cd. “Superbonus”. La norma ha interessato le opere “trainanti” e “trainate”, finalizzate all’efficientamento energetico, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
La disciplina generale prevede che la detrazione spettante, pari al 110% della spesa, sia ripartita in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; in quattro quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L’orizzonte temporale di fruizione del bonus, tuttavia, può essere esteso con riferimento alle spese sostenute nell’annualità 2022. Nello specifico, l’articolo 2, D.L. 11/2023, ha introdotto la possibilità di spalmare il beneficio in dieci rate annuali di pari importo, anziché nelle quattro ordinariamente stabilite.
Tale opzione è trasfusa nell’articolo 119, comma 8-quinques, D.L. 34/2020, in cui si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, la detrazione possa essere ripartita, su opzione irrevocabile del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta 2023. L’esercizio dell’opzione determina quindi per il beneficiario un duplice effetto:
- Aumento del numero di rate in cui è ripartita la detrazione, da quattro a dieci;
- Posticipazione dell’inizio della detrazione, dal 2022 al 2023.
Tale assetto di regole implica che il contribuente, per potersi avvalere di tale beneficio, ometta l’indicazione della rata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 e, per espressa previsione, eserciti l’opzione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023, dove andrà imputato il “primo decimo”.
Il comportamento da tenere nella dichiarazione 2022, stante il tenore letterale della norma, è decisivo ai fini della possibilità di fruire per la ripartizione del beneficio in 10 anni: “L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.”
Il legislatore non specifica se l’opzione debba necessariamente interessare l’intero ammontare delle spese sostenute nel 2022, oppure se sia possibile esprimerla in relazione a una quota-parte di queste.
Il dubbio è stato sciolto dall’Amministrazione finanziaria nella Risposta all’interpello n.252/2024, in cui l’istante chiedeva un’interpretazione circa la possibilità di optare per la ripartizione del bonus in dieci quote annuali, anche solo limitatamente ad alcune delle spese sostenute nel 2022.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate escluso che l’opzione debba necessariamente valere sull’aggregato complessivo della spesa, ben potendo essere esercitata anche solo su una frazione di essa “in linea con la ratio della disposizione e in assenza di specifiche preclusioni normative”. E’ stata così concessa la possibilità di selezionare la spesa sulla quale optare per la detrazione nel periodo più lungo di dieci anni, senza che la scelta operata investa l’intero ammontare della spesa da recuperare.
Scendendo nel pratico, la spesa elegibile al superbonus sostenuta nel 2022 potrà così essere ripartita nelle dichiarazioni del biennio 2022-2023 nel seguente modo:
- Nel modello Redditi del periodo d’imposta 2022, occorre indicare esclusivamente la parte di spesa per la quale si intende fruire della detrazione nei termini ordinari, imputando la prima delle quattro rate annuali;
- Nel modello Redditi del periodo d’imposta 2023, si indica l’intera spesa dell’anno 2022 detraibile su due binari distinti: spesa 2022 con recupero della detrazione in 4 anni; spesa 2022 con recupero della detrazione in 10 anni, a partire dal 2023.







