La Legge di Bilancio 2024 ha portato a regime l’Iscro, ovvero l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, originariamente introdotta in via sperimentale nel triennio 2021-2023 per sopperire alle perdite congiunturali connesse alla pandemia.
Si tratta di un sussidio di importo fisso della durata di sei mesi rivolto ai liberi professionisti “senza cassa”, ovvero coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps – professionisti ex art. art. 2, comma 26, l. 335/1995.
Oltre allo status di lavoratore autonomo, è necessario rispettare i seguenti parametri reddituali:
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda (anno di riferimento), inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai due anni precedenti all’anno di riferimento;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12mila euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
Inoltre, il beneficiario deve rispettare alcuni requisiti soggettivi connessi alla propria situazione occupazionale:
- essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
- non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
- non essere beneficiario di Assegno di Inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
L’indennità ISCRO non può essere assegnata se sussiste il possesso di indennità di disoccupazione, cariche elettive e/o politiche che prevedono, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.
La domanda può essere presentata all’Inps, nel periodo 15 giugno- 15 ottobre (per il 2024 a partire dal 1° Agosto), in via telematica o attraverso contact center e può essere rinnovata ogni tre anni, dunque ogni professionista può richiedere l’indennità una sola volta nell’arco di ogni triennio.
Trattandosi di un ammortizzatore sociale diretto a favorire il reimpiego, oltre al riconoscimento del beneficio, il professionista viene iscritto nel sistema informativo d’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), ai fini di partecipazione a iniziative formative professionali.
La lavorazione della domanda richiede una verifica congiunta Inps-Agenzia delle Entrate al fine di accertare il requisito reddituale, il possesso della partita iva da almeno 3 anni e la regolarità contributiva.







