Conferimento di quote in società semplice: escluso il realizzo controllato

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 176 del 2026, chiarisce che il regime del realizzo controllato non si applica quando la conferitaria è una società semplice, mancando un patrimonio netto contabile determinabile secondo regole legali

0
116
Libri sociali srl

Il caso esaminato e i dubbi dei contribuenti

Con la Risposta a interpello n. 176/2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicabilità del regime del c.d. “realizzo controllato” ai conferimenti di partecipazioni effettuati a favore di una società semplice. Il caso riguardava due coniugi che detenevano, rispettivamente, il 98% e il 2% delle partecipazioni in una holding, società di capitali la cui attività prevalente consiste nell’assunzione e nella gestione di partecipazioni. Nell’ambito di un’operazione di riassetto proprietario e di organizzazione del patrimonio familiare e del gruppo, anche con finalità di pianificazione e semplificazione della governance, i soci intendevano costituire una nuova società semplice alla quale conferire l’intero capitale della holding. A seguito dell’operazione, la società semplice avrebbe acquisito il controllo di diritto della holding ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile. I contribuenti chiedevano se l’operazione potesse beneficiare del regime dei conferimenti “a realizzo controllato” disciplinato dall’art. 177, comma 2, del Tuir e, conseguentemente, se il valore di realizzo delle partecipazioni conferite potesse essere determinato facendo riferimento alla quota del patrimonio netto formatasi nella società conferitaria per effetto dell’operazione, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 192/2024.

La tesi dei contribuenti

Secondo i coniugi, i requisiti sostanziali richiesti dall’art. 177, comma 2, del Tuir risultavano soddisfatti. Essi ritenevano che la norma non richiedesse espressamente che la conferitaria fosse una società commerciale o soggetta a Ires, ma soltanto che, a seguito del conferimento, la stessa acquisisse il controllo della partecipata. Nel caso descritto, la nuova società semplice avrebbe ricevuto tutte le quote della holding e ne avrebbe assunto il controllo. Inoltre, secondo i contribuenti, l’operazione aveva una finalità di riorganizzazione familiare e successoria e non comportava un effettivo trasferimento della ricchezza, poiché i soci sarebbero stati gli stessi titolari delle partecipazioni conferite. L’assenza di una delimitazione dell’ambito applicativo ai soli soggetti passivi Ires nella disciplina del comma 2 dell’art. 177 del Tuir, nel quale si fa riferimento genericamente alla “società conferitaria“, sarebbe stata, secondo gli istanti, significativa anche sul piano sistematico.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria non ha condiviso le conclusioni dei contribuenti. L’Agenzia ha preso le mosse dall’attuale formulazione dell’art. 177, comma 2, del Tuir, come modificato dall’art. 17 del D.L. n. 192/2024. La disposizione prevede che, in caso di conferimento di azioni o quote mediante il quale la società conferitaria acquisisce o incrementa il controllo di una società di capitali, il valore di realizzo da assumere ai fini della determinazione del reddito del conferente coincida con la quota delle voci di patrimonio netto formatasi in capo alla conferitaria per effetto dell’operazione. Il regime, noto come realizzo controllato, consente di sganciare la tassazione dal valore normale della partecipazione conferita e di ancorarla invece ai valori contabilizzati dalla società che riceve il conferimento. Secondo l’Agenzia, le modifiche introdotte nel 2024 hanno certamente ampliato alcuni aspetti della disciplina, eliminando il riferimento alle partecipazioni ricevute in cambio dal conferente, ma non hanno modificato il criterio di determinazione del valore di realizzo, che continua a essere ancorato all’incremento del patrimonio netto della società conferitaria.

L’assenza di un patrimonio netto contabile in seno alla società semplice

È proprio questo elemento che assume rilievo decisivo nel ragionamento dell’Amministrazione finanziaria. Per l’Agenzia, il patrimonio netto richiamato dall’art. 177 del Tuir deve essere individuato sulla base delle risultanze contabili della conferitaria: il valore di realizzo delle partecipazioni conferite deve emergere da un patrimonio netto determinato secondo criteri legali e contabili oggettivi, verificabili e documentabili. Partendo da queste premesse, l’Agenzia si è concentrata sulla natura della società semplice, disciplinata dagli artt. 2251 e seguenti del codice civile. Ai sensi dell’art. 2249 del codice civile, la società semplice non può esercitare attività commerciale e, pertanto, non è soggetta né alla disciplina del bilancio di esercizio prevista per le società commerciali dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile, né agli obblighi di tenuta delle scritture contabili imposti all’imprenditore commerciale dall’art. 2214 del codice civile. In base all’art. 2261, comma 2, del codice civile, gli amministratori sono esclusivamente tenuti a rendere conto della loro gestione ai soci attraverso un rendiconto, documento che, sul piano civilistico, non tiene luogo ex lege del bilancio di esercizio e dei relativi criteri di valutazione.

Le conclusioni e il criterio applicabile

A sostegno di questa interpretazione, l’Agenzia ha richiamato la Circolare n. 33/E del 2010, nella quale era stato chiarito che l’art. 177 del Tuir non introduce un regime di neutralità fiscale in senso proprio, ma un particolare criterio di valutazione delle partecipazioni conferite, strettamente collegato all’incremento del patrimonio netto contabile della società conferitaria. Ne consegue che, in assenza di un apparato contabile che consenta di determinare in modo oggettivo e documentato il valore di realizzo corrispondente alla quota di patrimonio netto formatosi nella conferitaria per effetto del conferimento, il regime del realizzo controllato non può operare. Pur non essendo presente nell’art. 177 una esplicita esclusione delle società semplici, il regime non può quindi applicarsi quando la conferitaria assume tale forma giuridica: il motivo non risiede in un limite soggettivo espresso dal legislatore, ma nell’impossibilità di applicare correttamente il criterio di determinazione del valore di realizzo su cui si fonda l’intera disciplina. In definitiva, il conferimento delle partecipazioni nella società semplice non può beneficiare del regime del realizzo controllato e resta assoggettato alla disciplina ordinaria, con determinazione del valore fiscale secondo il criterio del valore normale previsto dall’art.9 del Tuir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here