Inps, stop ai contributi sugli utili non distribuiti dalla Srl

La Sentenza 25377/2026 della Corte di Cassazione esclude dalla base imponibile contributiva gli utili non distribuiti al socio di Srl.

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Inps

Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, la Corte di Cassazione interviene su una questione da tempo al centro del dibattito tra gli ‘addetti ai lavori’ e che focalizza il nesso tra reddito societario e reddito personale del socio rilevante ai fini previdenziali. La questione affrontata è incentrata sul trattamento previdenziale degli utili prodotti dalla società -non distribuiti e accantonati a riserva – al fine di chiarire se, e nella misura i cui, tali redditi d’impresa possano esser assoggettati a contribuzione previdenziale in capo al socio.

La prassi dell’Inps era sovente far concorrere i redditi societari, ancorchè non distribuiti, alla formazione della base imponibile previdenziale del socio, applicando il meccanismo di imputazione per trasparenza tipico delle società di persona. La Corte non ha condiviso questa “presunzione” di titolarità del reddito, ribadendo che occorre che l’utile sia fiscalmente ed effettivamente distribuito al socio, tanto da dover essere da questi dichiarato ai fini IRPEF.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia riguardava una socia unica e amministratrice di una S.r.l., che svolgeva anche attività lavorativa all’interno della società.

L’attività personale svolta con carattere di abitualità e prevalenza determinava, quindi, l’obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale degli artigiani e commercianti. Non era questo, infatti, il punto controverso. La questione riguardava invece la quantificazione della base imponibile contributiva.

Per gli anni 2015 e 2017 la società aveva prodotto redditi d’impresa, ma gli utili erano stati integralmente accantonati a bilancio e non erano stati distribuiti alla socia. Quest’ultima, conseguentemente, non aveva assoggettato tali somme a contribuzione.

L’INPS aveva invece ritenuto che la base contributiva dovesse comprendere anche la quota di reddito societario corrispondente alla partecipazione della socia, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili.  La Corte di Cassazione ha confermato la decisione favorevole alla contribuente, ribadendo che

Il ragionamento della Corte prende le mosse dall’articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992, che individua la base per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti nella “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF”.

È proprio il riferimento alla denuncia ai fini IRPEF a costituire, secondo la Cassazione, il passaggio decisivo. Non è sufficiente, cioè, che un reddito sia stato prodotto dalla società e che il socio abbia una determinata percentuale di partecipazione. Occorre che quel reddito sia fiscalmente imputato al socio, tanto da dover essere da questi dichiarato ai fini IRPEF. 

La Corte distingue pertanto due piani che non possono essere sovrapposti:

  • il reddito prodotto dalla S.r.l., che appartiene alla società;
  • il reddito fiscalmente imputato al socio, che può assumere rilevanza nella determinazione della sua base imponibile previdenziale.

L’appartenenza della partecipazione societaria, anche quando sia totalitaria, non determina automaticamente la trasformazione del reddito della società in reddito personale del socio.

Nella S.r.l. il reddito prodotto dalla società rimane, in linea generale, fiscalmente riferibile alla società stessa. Il fatto che il socio abbia diritto a partecipare agli utili non significa che egli abbia già conseguito, ai fini fiscali, il relativo reddito.

La Cassazione rifiuta quindi un criterio basato su un reddito “astrattamente conseguibile” dal socio. Il parametro previsto dalla legge previdenziale è invece rappresentato dai redditi d’impresa effettivamente denunciati dal socio ai fini IRPEF. 

Ne deriva che, quando l’utile rimane nella società e viene accantonato a riserva, senza essere distribuito e senza che operi un regime di imputazione per trasparenza, esso non può essere automaticamente trasferito nella base imponibile contributiva personale del socio.

La partecipazione al lavoro aziendale non basta a imputare il reddito della società

La sentenza consente di mettere a fuoco una distinzione particolarmente importante.

Per il socio di S.r.l. che partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, l’attività lavorativa costituisce il presupposto dell’iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti. Ma questo non significa che la partecipazione al lavoro comporti, automaticamente, l’imputazione al socio dell’intero risultato economico prodotto dalla società.

In altri termini, l’attività lavorativa giustifica l’obbligo previdenziale; non determina, da sola, l’imputazione personale di un reddito che fiscalmente rimane in capo alla società.

Questo principio assume una portata ancora più evidente nel caso del socio che si limita ad apportare capitale senza svolgere attività lavorativa nella società. In tale situazione, la partecipazione al capitale, di per sé, non costituisce il presupposto per l’iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti. La questione degli utili non distribuiti si pone, quindi, a monte: in assenza di attività lavorativa, non è la mera qualità di socio a generare l’obbligo contributivo.

La Cassazione affronta così anche una possibile obiezione: se il socio dispone del potere di decidere se distribuire o meno gli utili, non potrebbe considerarsi comunque “disponibile” il reddito? Anche in questa fattispecie la Cassazione ha negato l’imputazione automatica del reddito al socio ai fini previdenziali.

Il fatto che il socio abbia la possibilità di incidere sulla destinazione dell’utile non equivale alla sua imputazione fiscale. La mancata distribuzione dell’utile societario può dipendere, infatti, da ordinarie scelte imprenditoriali: rafforzamento patrimoniale, finanziamento degli investimenti, esigenze di liquidità o altre esigenze dell’impresa.

Non è quindi possibile sostituire il criterio legislativo del reddito denunciato ai fini IRPEF con quello, diverso, del reddito potenzialmente conseguibile dal socio. La sentenza afferma, in sostanza, che la capacità del socio di ottenere l’utile non equivale al conseguimento del reddito.

L’onere della prova

Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda il regime probatorio. Secondo la Corte, spetta all’ente previdenziale che pretende il pagamento dei contributi dimostrare l’imputazione del reddito al socio e, quindi, l’esistenza del presupposto che rende quel reddito rilevante ai fini IRPEF.  Secondo l’elaborazione dei giudici, occorre che l’istituto individui il titolo in forza del quale quel reddito è divenuto fiscalmente riferibile alla persona fisica. La distinzione è particolarmente importante nei contenziosi relativi agli avvisi di addebito INPS, perché sposta il tema dalla semplice ricostruzione matematica della quota di partecipazione alla verifica del presupposto giuridico dell’imputazione del reddito.

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