Conferimento d’azienda in Srl già partecipata: via libera alla Pex

L'Aidc, con la Norma di comportamento n. 238 del 2 luglio 2026, chiarisce che la partecipazione ricevuta a seguito di conferimento d'azienda ex articolo 176 del Tuir si considera immobilizzata a prescindere dalla forma giuridica della conferitaria e dalla preesistenza del socio, superando ogni dubbio interpretativo sulla successiva applicazione della participation exemption.

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Operazioni straordinarie societarie

Il regime di neutralità fiscale nei conferimenti d’azienda

L‘art. 176 del Tuir stabilisce che i conferimenti d’azienda effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali non costituiscono per i conferenti operazioni realizzative di plusvalenze o minusvalenze, nei limiti in cui i conferitari attribuiscono agli elementi dell’azienda conferita il medesimo valore fiscalmente riconosciuto in capo ai conferenti. Il meccanismo si fonda sulla continuità dei valori fiscali: da un lato, i conferenti assumono quale valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita; dall’altro, tale partecipazione si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita. Il regime di neutralità consente dunque di realizzare operazioni di riorganizzazione societaria senza l’emersione immediata di materia imponibile, purché sia garantita la continuità dei valori fiscali tra i beni conferiti e la partecipazione ricevuta in cambio.

 Il nodo interpretativo della “partecipazione ricevuta”

La questione centrale che l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili ha affrontato con la Norma di comportamento n. 238/2026 riguarda il significato tecnico-giuridico della locuzione “partecipazione ricevuta”, utilizzata dal legislatore nell’art. 176 del Tuir. Il dubbio interpretativo sorge in particolare quando il conferimento d’azienda è effettuato a favore di una società a responsabilità limitata già partecipata dal conferente. In questo scenario, dal punto di vista strettamente formale e civilistico, l’operazione non determina necessariamente l’emissione di nuovi titoli o l’assegnazione di nuove quote, bensì un incremento del valore nominale della quota originaria già iscritta in bilancio. Una lettura meramente letterale della norma potrebbe indurre a ritenere che, non essendovi una quota materialmente “ricevuta” in cambio del ramo d’azienda, i vantaggi legati alla retrodatazione dell’iscrizione contabile tra le immobilizzazioni finanziarie non possano operare. Al contrario, laddove l’operazione avvenga verso una società per azioni, l’emissione di nuovi titoli rende palese la nascita di una nuova frazione di capitale associabile all’apporto aziendale. L’Aidc si è posta l’obiettivo di scardinare questa asimmetria di trattamento.

 La soluzione adottata dall’Aidc e la parità di trattamento tra Spa e Srl

L’Aidc ha chiarito che le partecipazioni acquisite per effetto di un conferimento d’azienda ai sensi dell’art.176 del Tuir si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita, a prescindere dalla forma giuridica della società conferitaria (Srl o Spa) e dalla circostanza che, prima del conferimento, il conferente fosse o meno già socio della conferitaria. L’associazione ha privilegiato un’interpretazione sistematica della norma, valorizzando la ratio della disciplina, che è quella di garantire che il trasferimento dell’azienda non generi tassazione immediata e che la ricchezza rimanga sospesa fino al momento del reale realizzo monetario. Distinguere tra Spa e Srl, o tra conferitaria già partecipata e non partecipata, rischierebbe di introdurre un elemento formale non giustificato dalla funzione della disciplina, in contrasto con il principio di uguaglianza che regola l’ordinamento tributario.

Il regime Pex e la cessione della partecipazione

La questione assume particolare rilevanza pratica nelle operazioni in cui il conferimento d’azienda è seguito dalla cessione della partecipazione nella conferitaria. L’art. 176, comma 3, del Tuir prevede espressamente che il conferimento in continuità fiscale e la successiva cessione della partecipazione per beneficiare della participation exemption non integrano, di per sé, una fattispecie abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000. Resta naturalmente necessario verificare la presenza dei requisiti ordinari della Pex di cui all’art. 87 del Tuir: il periodo minimo di possesso, la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, la residenza fiscale della partecipata in Paesi non a fiscalità privilegiata e l’esercizio di un’impresa commerciale. La Norma di comportamento n. 238 si concentra in particolare sui primi due requisiti, chiarendo che la continuità derivante dal conferimento consente di valorizzare la storia contabile e fiscale dell’azienda conferita, a prescindere dalla forma giuridica della società e dalla circostanza che il conferente fosse già socio.

Il quadro europeo e l’interpretazione sistematica

L’impostazione dell’Aidc appare in linea con il quadro europeo delle operazioni straordinarie, richiamando la Direttiva 2009/133/CE, la quale utilizza un linguaggio riferito ai “titoli ricevuti” ma trova applicazione anche a società come le Srl, il cui capitale è rappresentato da quote. L’adeguamento del diritto interno ai principi dell’Unione Europea impone che le norme nazionali vengano lette in armonia con le finalità comunitarie, sicché l’equivalenza terminologica tra partecipazione e titolo non può essere irrigidita fino al punto di escludere dal beneficio fiscale le riorganizzazioni che coinvolgono Srl già partecipate. La conclusione è che l’espressione “partecipazione ricevuta” deve essere interpretata in modo coerente con la sostanza economica dell’operazione, senza che la mera forma giuridica della conferitaria o la preesistenza dello status di socio possano creare una disparità di trattamento fiscale.

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