L’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2013, a una commercialista, accertando maggiori ricavi a titolo di compensi professionali.
La professionista ha impugnato l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo che numerose prestazioni in favore di parenti e amici erano state svolte a titolo gratuito, fornendo come prova in giudizio le dichiarazioni rese da questi ultimi. La CTP ha accolto parzialmente l’opposizione, osservando che rispetto alle 297 prestazioni relative alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi, solo per 152 era legittimo il recupero a tassazione in quanto non era stata emessa fattura, pure a fronte del compenso corrisposto. I giudici di merito hanno inoltre affermato che la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo è soggetta al principio di cassa (ex art. 53, Tuir), in base al quale il reddito è imponibile solo se incassato, che alla professionista è consentita la prestazione gratuita e che le dichiarazioni rese dai privati possono essere considerate valide per riconoscere la mancanza di un corrispettivo.
La decisione di primo grado è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale (sentenza n. 144/2021).
L’opposizione dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate, in sede di accertamento ha applicato l’art. 39 del D.P.R. 600/1973, recuperando a tassazione maggiori compensi sostenendo l’omessa fatturazione di numerose prestazioni di invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e recuperando a tassazione compensi ritenuti non dichiarati.
Per questi motivi ha presentato ricorso per Cassazione deducendo:
- la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente laddove ha ritenuto provata la natura gratuita di alcune delle prestazioni oggetto di contestazione da parte dell’ufficio, senza fornire alcuna effettiva e sufficiente spiegazione delle ragioni;
- la inadeguatezza della prova della gratuità delle prestazioni mediante semplice produzione di autodichiarazioni rilasciate dai clienti (erronea valutazione), in quanto prive di data certa e di valore di prova legale, sebbene qualificate come dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
La decisione degli Ermellini
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24 febbraio 2026, n. 4135, ha ritenuto infondato il vizio di motivazione addotto dalle Entrate, poiché sulla base di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale vizio ricorre solo in presenza di una decisione priva di una reale giustificazione argomentativa oppure di una motivazione così contraddittoria da risultare incomprensibile. La Suprema Corte ha quindi affermato che le ragioni per le quali poteva ritenersi provata la natura gratuita di alcune prestazioni erano state adeguatamente motivate e ha inoltre ritenuto plausibile che un professionista potesse svolgere, senza percepire alcun compenso, la semplice attività di invio telematico delle dichiarazioni dei redditi “per ragioni di amicizia, parentela, o mera convenienza”.
Nell’ordinanza in commento la Cassazione ha inoltre sostenuto di aver già chiarito che anche al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria – “in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti” – deve essere riconosciuta la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale e, quindi, anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che “hanno valore indiziario e devono essere valutate nel complessivo quadro probatorio (Cass. n. 5340/2020; conformi Cass. n. 6616/2018 e Cass. n. 960/2015)”.
La CTR – si legge nell’ordinanza citata – si è dunque attenuta a questi principi avendo valutato le dichiarazioni rese dai terzi insieme alla natura particolarmente semplice delle prestazioni, consistenti nella trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi. La Corte ha dunque escluso la violazione delle norme sull’onere della prova e sulle presunzioni, rigettando il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e confermando la correttezza dell’impostazione seguita dai giudici di merito.







