L’Ordinanza n. 5635/2026 interviene sul tema della responsabilità del commercialista affermando che il concorso ex articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 è configurabile anche quando il professionista si sia limitato alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi, senza averla compilata.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il professionista tributario aveva trasmesso la dichiarazione di un’impresa individuale riportando integralmente in deduzione i costi carburante, senza applicare le percentuali di deducibilità previste. Pur avendo indicato il “codice 1” — che segnala la mera trasmissione di una dichiarazione predisposta dal contribuente — la sua posizione di tenutario della contabilità imponeva, ha ritenuto la Corte, un controllo minimo di coerenza tra dati dichiarati e scritture.
La Corte ha deciso su un caso in cui l’indeducibilità era evidente e facilmente riconoscibile. Per questo motivo, non può ritenersi che ogni errore dichiarativo o ogni costo contestato comporti automaticamente la responsabilità del commercialista. Il discrimine resta la diligenza professionale esigibile e la riconoscibilità dell’irregolarità alla luce delle scritture contabili.
La responsabilità concorrente del commercialista, dunque, emerge in casi di colpa grave, non potendosi ravvisare il suo concorso nella violazione tributaria in caso di errori non macroscopici. Ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del Dlgs. 472/97, la colpa grave sussiste “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo”.
Tale premessa normativa serve a contestualizzare il principio enunciato dell’ordinanza del 12 marzo 2026 n. 5635.
La sanzione è stata comminata in concorso in quanto, sebbene la dichiarazione fosse stata solo trasmessa dal professionista che teneva la contabilità, erano stati portati in deduzione per l’intero ammontare i costi per gli acquisti di carburante, senza rispettare le percentuali imposte dalla legge.
Tali circostanze sono rivelatrici del fatto che si è ben lontani da una responsabilità emergente nello svolgimento dell’ordinaria attività di consulenza tributaria, in cui rientra anche l’elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni tributarie, per omessa diligenza sic et simpliciter
Un altro aspetto importante, e sul quale la il giudice di legittimità ha modo di fare precisazioni importanti, è quello della portata applicativa dell’articolo 7 del DL 269/2003, che prevede l’esclusiva imputazione delle sanzioni alla persona giuridica. La Giurisprudenza aveva già chiarito che il professionista non risponde, salvo casi di società fittizie (Cass. 14364/2022) o di interesse personale (Cass. 25757/2020). L’ordinanza n.5635, tuttavia, ribadisce che tale principio non esclude il concorso del consulente quando la sua condotta, anche solo omissiva, abbia reso possibile l’illecito.







