Dividendi e Pex, il decreto fiscale cancella le soglie con effetto retroattivo

Il D.L. n. 38/2026 abroga con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 le soglie del 5% e 500mila euro per l’esclusione ed esenzione “pex” di dividendi e plusvalenze, ripristinando il regime previgente del TUIR

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Regime fiscale dividendi_Legge bilancio 2026

L’art. 11 del D.L. n. 38/2026 ha cancellato in modo retroattivo le disposizioni introdotte dalla L. n. 199/2025 (c.d. Legge di bilancio 2026) che avevano subordinato il regime di parziale esclusione dei dividendi e l’applicazione della participation exemption al rispetto di soglie minime partecipative. In particolare, le norme abrogate richiedevano, per i soggetti imprenditori, che la partecipazione nell’emittente fosse almeno pari al 5% del capitale sociale o, in alternativa, che avesse un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. In assenza di tali requisiti, i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate avrebbero concorso integralmente alla formazione del reddito d’impresa, senza alcuna detassazione. L’abrogazione opera retroattivamente dal 1° gennaio 2026, rendendo le suddette soglie sostanzialmente prive di effetti sin dalla data della loro originaria introduzione.

Pertanto, per i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate nel corso del 2026, si torna ad applicare il regime previgente. In base all’art. 89 del Tuir, i dividendi percepiti dai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali) concorrono alla formazione del reddito d’impresa nella misura ridotta del 5% del loro ammontare, secondo il principio di cassa (regime di esclusione del 95 per cento).

Per le imprese individuali e società di persone commerciali, l’art. 59 del Tuir richiama il medesimo regime di esclusione, ma con percentuali diverse: i dividendi concorrono al reddito nella misura del 58,14% per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, nella misura del 49.72% per gli utili formatisi successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e nella misura del 40% per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Quanto alla participation exemption di cui all’art. 87 del Tuir, le plusvalenze realizzate su partecipazioni, possedute per almeno 12 mesi, con classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie- concorrono al reddito nella misura del 5%, in base al principio di competenza, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti riferiti all’entità partecipata (residenza fiscale o localizzazione dell’impresa in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato ed esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale).

 L’abrogazione delle soglie del 5% e dei 500.000 euro elimina anche le complessità applicative che erano emerse, in particolare per il regime PEX. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco del 5 febbraio 2026, la disciplina introdotta dalla L. n. 199/2025 si applicava solo alle partecipazioni acquistate a partire dal 1° gennaio 2026, con conseguente necessità di distinguere tra vecchie e nuove quote mediante il metodo FIFO (first in, first out), mentre il criterio per il calcolo del periodo minimo di possesso richiesto per la PEX (almeno 12 mesi) segue il metodo LIFO (last in, first out), generando evidenti contrasti interpretativi. L’art. 11 del D.L. n. 38/2026 ha eliminato tali criticità alla radice, ripristinando la disciplina precedente senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali legati alle ritenute alla fonte, l’abrogazione delle soglie partecipative pone un problema pratico per i dividendi corrisposti nel primo trimestre del 2026 a società residenti in Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). L’art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che sugli utili corrisposti a tali soggetti si applichi una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20%, anziché la ritenuta convenzionale (di regola il 15%), a condizione che ricorrano i requisiti previsti dalla norma.

Poiché il D.L. n. 38/2026 ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, le società italiane che hanno già erogato dividendi nel periodo gennaio-marzo 2026 applicando la ritenuta convenzionale (ad esempio, il 15%) in difetto dei requisiti del 5% o dei 500mila euro, possono ora rimediare. Le ritenute sui dividendi erogati dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 devono essere versate entro il 16 aprile 2026, ai sensi dell’art. 8, comma 1, numero 5, del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 18 del D.L. n. 241/1997. Pertanto, la società sostituto d’imposta può restituire al socio la differenza tra la ritenuta convenzionale operata (es. 15%) e la ritenuta ridotta dell’1,20%, versando poi entro il 16 aprile 2026 soltanto quest’ultima. Ad esempio, su un dividendo di 100mila euro corrisposto a un socio comunitario con partecipazione del 4%, se la società ha applicato la ritenuta convenzionale del 15%, ha versato 15.000 euro. Ora può restituire al socio 13.800 euro (differenza tra 15mila e 1.200 euro) e provvedere al versamento della sola ritenuta dell’1,20 per cento, pari a 1.200 euro. Per garantire la correttezza dell’operazione ed evitare contestazioni, l’Agenzia delle entrate ha suggerito di integrare la documentazione già in possesso (modello A per l’applicazione della ritenuta convenzionale) con una formalizzazione che attesti la sopravvenuta modifica normativa e la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/1973.

Da ultimo, si ricorda non vi sarà la necessità di ricalcolare l’acconto 2026 tenendo conto della soglia delle soglie: la norma della legge di bilancio disponeva che l’acconto venisse determinato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Tale regola penalizzava di fatto i contribuenti anticipando il prelievo dovuto secondo le più stringenti regole valevoli a decorrere dal 2026, ma ora abrogate.

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