A distanza di poche settimane, l’amministrazione finanziaria cambia orientamento in merito alle conseguenze fiscali dell’erronea percezione di compensi in regime forfettario. Nella vicenda trattata nella Risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate si era mostrata intransigente rispetto alla possibilità di non far concorrere nel computo della soglia massima di 85.000, gli onorari erroneamente percepiti e rimborsati dal contribuente nel periodo d’imposta successivo.
La posizione superata
Nel caso sottoposto all’esame delle Entrate, un medico di medicina generale operante in regime di convenzione col SSN dichiarava di applicare il Regime Forfetario per l’anno 2024, anno in cui, a seguito di un errore amministrativo da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale (inquadramento del professionista come “medico pediatra”, in luogo della corretta qualifica di medico di medicina generale), si trovava a percepire compensi di importo maggiore rispetto a quelli effettivamente spettanti.
L’istante dichiarava di aver rapidamente posto rimedio all’errore nel successivo anno e di averlo prontamente comunicato alla ASP la quale, a seguito di controlli, quantificava e chiedeva il rimborso delle somme erogate in eccesso, interamente restituite dal professionista proprio nel corso del 2025, “in parte, tramite bonifico bancario e, in parte, tramite trattenute in busta paga”.
Nella Certificazione Unica 2025, relativa al 2024, tuttavia, l’Asp riportava i compensi al lordo delle maggiori somme indebitamente corrisposte e poi recuperate nel 2025. L’ erogazione di dette somme, secondo la prima Risposta dell’Agenzia delle Entrate, causava lo splafonamento della soglia 85.000 euro, con conseguente fuoriuscita dal regime forfettario. Un’interpretazione rigidamente ancorata al solenne ed inderogabile “principio di cassa”.
Di conseguenza, secondo il primo parere reso dall’amministrazione, tutto a vantaggio del fisco, anche i compensi erroneamente corrisposti nel 2024 avrebbero concorso sia alla determinazione della base imponibile (almeno in prima battuta) sia alla verifica del superamento della soglia di 85.000 euro, a nulla rilevando la restituzione postuma avvenuta nel 2025.
Fatto sta che, come palesato con tutta evidenza dal contribuente, l’errore dell’Asp da una parte, il mancato accoglimento dell’interpello dall’altro, avrebbe causato “danni economici” connessi a:
- Maggior versamento dell’imposta sostitutiva sul regime forfettario per il 2024;
- Inibizione dell’accesso al regime forfettario per il periodo d’imposta 2025.
Stando al chiarimento fornito dall’ Agenzia delle Entrate, il primo danno poteva esser ristorato mediante rimborso (che era onere del contribuente richiedere e documentare dinanzi all’ufficio competente) dell’imposta sostitutiva erroneamente versata sulle somme erroneamente corrisposte dall’ASP nel corso del 2024. Il secondo danno (ben più cagionevole) derivante dall’applicazione del regime ordinario nel 2025, non poteva essere evitato. Una situazione molto delicata e dai profili civilistici e sanzionatori imprevedibili. Se questa fosse stata l’impostazione definitiva, lungi dal voler sconfinare in ambiti che non competono in questa trattazione, il contribuente avrebbe probabilmente avuto titolo ad avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Asp, stante l’indiscutibile negligenza dell’azienda sanitaria e l’irrimediabilità del danno procurato.
Il nuovo orientamento
In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il chiarimento di cui all’interpello n.26 con una nuova Risposta (n.68/2026), in cui sostanzialmente si tiene conto, ai fini del calcolo del limite, dei “compensi effettivamente spettanti” al soggetto che adotta il Regime Forfetario.
Di seguito quanto enunciato nel nuovo documento pubblicato nella giornata di ieri, 6 marzo 2026: “Una più approfondita analisi degli elementi probatori forniti nell’istanza di interpello in esame consente alla scrivente di rilevare un’ipotesi di compensi indebitamente percepiti dall’Istante per effetto dell’errore commesso, da parte dell’ASP, nell’erogare somme in parte non spettanti. Al riguardo, si ritiene che, in tali ipotesi, occorra tenere in considerazione, ai fini del rispetto della soglia di euro 85.000, i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio. In tale senso, si può ritenere che nell’ipotesi in esame non si possa determinare la fuoriuscita dell’Istante dal Regime Forfetario per una condotta a lei non imputabile condizione, naturalmente, che l’Istante abbia provveduto alla restituzione delle somme non dovute).”
Ciò esposto, l’amministrazione accoglie l’istanza del medico asserendo che, nel caso specifico, sarebbe legittimo continuare ad applicare il Regime Forfetario per l’anno 2025. Una risposta che si pone in netta contraddizione con l’impostazione giuridico formale che caratterizzava la precedente posizione. Viene in qualche modo valorizzata la buona fede del contribuente ed abbandonata la rigida applicazione del principio di cassa.
L’Agenzia delle Entrate, altresì, ha integrato la precedente risposta prevedendo che il rimborso dell’imposta sostitutiva erroneamente versata (“laddove dichiarata”) tra i componenti positivi del Regime Forfetario, possa esser chiesta a rimborso mediante, alternativamente:
- una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025, periodo d’imposta 2024, con l’indicazione nel quadro LM dei compensi effettivamente spettanti con l’indicazione a credito della maggiore imposta sostitutiva versata;
- un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente dell’Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge.
Ad un’attenta lettura, l’Agenzia torna sui suoi passi anche rispetto alla possibilità di indicare i compensi calcolati al netto delle somme erroneamente percepite, senza necessariamente procedere ad una dichiarazione – erronea ab origine” – per poi presentare in un secondo momento una dichiarazione integrativa oppure una domanda di rimborso. Insomma, nell’interpello in commento possiamo concludere che ha vinto il “buon senso”!







