CPB, niente visto di conformità solo per i crediti del biennio concordato

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 36 del 2026, chiarisce che l'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti spetta agli aderenti al CPB esclusivamente per i crediti che emergono dalle dichiarazioni relative al biennio oggetto di concordato.

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ISA 2026

La vicenda oggetto di interpello

Con la Risposta a interpello n. 36 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento di rilevante importanza operativa in tema di concordato preventivo biennale e compensazione dei crediti fiscali. Il caso riguardava un contribuente che, avendo aderito al CPB per il biennio 2024-2025 con un punteggio ISA pari a 8,58, aveva tentato di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, un credito d’imposta relativo alle imposte dirette maturato nel periodo d’imposta 2023. Il modello F24 era stato scartato per l’esito negativo del controllo crediti, con la comunicazione di scarto che rilevava l’assenza del visto di conformità sulla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2023. Il contribuente, ritenendo che l’adesione al concordato dovesse comportare l’applicazione delle premialità previste per i soggetti con punteggio ISA congruo, tra cui la possibilità di compensare crediti senza obbligo di visto di conformità fino a 70.000 euro per l’Iva e 50.000 euro per le imposte dirette e l’Irap, ha chiesto all’Agenzia di chiarire se l’esonero dal visto potesse operare anche per il credito maturato in un’annualità precedente al biennio concordato.

Il quadro normativo

L’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/ 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017, prevede una serie di misure premiali per i contribuenti che applicano gli ISA, modulate in base ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguiti. Tra queste, la lettera a) dispone l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui per l’Iva e a 50.000 euro annui per le imposte dirette e l’Irap. Il successivo comma 12 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui è collegata la graduazione dei benefici. Con l’introduzione del concordato preventivo biennale, l’art. 19, comma 3, del D.L. n. 13/2024, ha esteso tali benefici ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, disponendo che “per i periodi d’imposta oggetto di concordato ai contribuenti che aderiscono alla proposta […] sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017”. La norma, come evidenziato dall’Agenzia nella risposta, circoscrive espressamente il riconoscimento delle premialità ai “periodi d’imposta oggetto di concordato“.

Le conseguenze operative

Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia ha concluso che il sistema aveva correttamente scartato il modello F24 del contribuente, poiché il credito d’imposta relativo alle imposte dirette maturato nell’anno 2023, non oggetto di concordato, superava il limite di 20.000 euro previsto per i contribuenti con ISA compreso tra 8 e 9, e la dichiarazione da cui il credito emergeva era priva del visto di conformità. L’Agenzia ha quindi indicato al contribuente le due strade percorribili per utilizzare il credito: la prima, previa apposizione del visto di conformità mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, versando contestualmente la sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, del D.L. n. 471/1997 (comunque ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 472/1997); la seconda, attendere che il credito venga “rigenerato” nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024, oggetto di concordato, momento in cui l’esonero dal visto potrà operare fino a 50.000 euro. L’Agenzia ha infine ricordato che l’esonero dal visto non elimina gli altri vincoli previsti dalla disciplina generale in materia di compensazione, in particolare l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale, disposto dall’art. 17 del D.L. n. 241/1997 per i crediti di importo superiore a 5.000 euro.

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