Acconti 2026 e CPB: il calcolo è sempre sul reddito concordato

L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ dell’8 giugno 2026, chiarisce che per il calcolo degli acconti 2026 con il metodo storico rileva esclusivamente il reddito concordato per il 2025, senza alcun ricalcolo sul reddito effettivo, anche in caso di mancata nuova adesione al biennio successivo.

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Il quesito dei contribuenti in uscita dal concordato

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una FAQ pubblicata l’8 giugno 2026 per chiarire un aspetto applicativo di rilevante concretezza per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025. Il quesito riguarda la determinazione degli acconti d’imposta per il periodo d’imposta 2026 da parte di coloro che, avendo avuto il 2025 come annualità oggetto di concordato, devono ora calcolare gli acconti utilizzando il metodo storico. Il dubbio emerge con particolare evidenza nei casi in cui il contribuente non intenda aderire al concordato per il nuovo biennio 2026-2027. In assenza di una nuova adesione, ci si chiede se per il calcolo degli acconti 2026 occorra rideterminare l’imposta teoricamente dovuta sul reddito effettivamente conseguito nel 2025 oppure se sia possibile continuare a utilizzare come base di riferimento il reddito concordato per quell’annualità, tenuto conto che tra reddito concordato e reddito effettivo possono sussistere anche significativi scostamenti.

Il quadro normativo di riferimento

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate prende le mosse dall’art. 20, comma 1, del D.L. n. 13/2024, il quale dispone che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. La norma stabilisce dunque un criterio di riferimento specifico: per le annualità comprese nel perimetro del CPB, il dato fiscalmente rilevante ai fini degli acconti non è quello consuntivo (il reddito effettivamente realizzato) ma quello concordato. Una volta accettata la proposta di concordato, il reddito concordato diventa il parametro legale per la determinazione delle imposte relative al periodo interessato, con effetti che si estendono anche agli istituti collegati come il calcolo degli acconti.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ dell’8 giugno 2026, ha escluso che la mancata adesione al nuovo biennio 2026-2027 possa incidere sul criterio da utilizzare per assumere la base storica riferita al 2025, trattandosi di un’annualità già compresa in un concordato validamente accettato. Il dato da considerare resta pertanto quello concordato, senza alcun ricalcolo sul reddito effettivo. L’Amministrazione finanziaria ha ribadito che nella determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato, il reddito effettivamente realizzato non assume nessun rilievo. Ne consegue che per il calcolo degli acconti 2026 con il metodo storico può essere assunto il reddito 2025 concordato, senza procedere ad alcuna ricostruzione del reddito effettivo, indipendentemente da quale fosse l’entità dello scostamento rispetto al valore concordato.

La portata generale del principio

Il tenore della risposta fa intendere che la regola ha carattere generale e si applica a tutti i contribuenti che avevano il 2025 come annualità concordata, a prescindere dalla scelta che verrà assunta in merito all’adesione al biennio 2026-2027. In particolare, il chiarimento vale sia per coloro che decideranno di confermare l’adesione al concordato anche per il nuovo biennio, sia per quelli che invece declineranno l’offerta e usciranno dal CPB almeno per il periodo d’imposta 2026. Per i primi, l’Agenzia ha già precisato in precedenti FAQ del 3 giugno 2026 che non dovranno applicare la maggiorazione prevista dal comma 2 dell’art. 20 del decreto Cpb, poiché tale adempimento riguarda esclusivamente chi entra nel concordato avendo alle spalle almeno un periodo d’imposta di reddito non concordato. Per i secondi, invece, la FAQ dell’8 giugno rimuove ogni incertezza: anche in assenza di nuova adesione, l’acconto 2026 si calcola sul reddito concordato del 2025. L’unica situazione in cui potrà porsi nuovamente la questione della maggiorazione per il primo anno di concordato sarà quella del contribuente che, uscito dal CPB dopo il biennio 2024-2025, vorrà rientrare nel regime optando per un successivo biennio, ad esempio 2027-2028. In tal caso, la disciplina ordinaria dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 13/2024 troverà piena applicazione. Per il momento, tuttavia, l’importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate semplifica notevolmente il calcolo degli acconti per tutti i soggetti che hanno avuto il 2025 come annualità concordata, evitando loro la complicazione di dover ricostruire un reddito effettivo che, per definizione, era stato sostituito dal valore dell’accordo con il Fisco.

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