CPB 2026-2027: approvata la metodologia MEF e le nuove misure correttive

Il D.M. dell’11 maggio 2026 definisce la proposta CPB su base ISA 2025. Le modifiche normative introducono tetti incrementali per ISA inferiori a 8, riduzioni per il rinnovo e l’abrogazione della causa di decadenza per debiti pregressi.

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Cpb 2025-26

Il quadro normativo del concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027 trova il suo fondamento nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 maggio 2026, adottato ai sensi dell’art. 9, c. 1, del D.L. n. 13/2024. Il provvedimento approva la metodologia che l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad applicare per formulare la proposta di concordato ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Come espressamente indicato nel decreto, non sono introdotte modifiche al percorso di calcolo rispetto alle annualità pregresse, garantendo continuità operativa.

La metodologia, descritta nella nota tecnica e metodologica allegata al decreto (Allegato 1), si articola in fasi successive. In primo luogo, il sistema misura gli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, procedendo alla loro massimizzazione verso un valore tendenziale pari a 10. Si procede, quindi, alla valutazione dei risultati economici della gestione operativa relativamente agli ultimi tre periodi d’imposta, comprensivi di quello oggetto di dichiarazione (2025), per poi confrontarli con i valori di riferimento settoriali.

La base imponibile ai fini IRAP è determinata secondo un percorso analogo a quello previsto per le imposte sui redditi. La fase conclusiva prevede la rivalutazione prospettica del risultato ottenuto mediante l’applicazione delle proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL, pari al 2,7% per il 2026 e al 2,5% per il 2027.

Ai sensi dell’art. 7 del decreto, al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio, la proposta per il periodo d’imposta 2026, relativamente al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, tiene conto di quanto dichiarato per il 2025 e, nella misura del 50%, del maggior reddito individuato dalla metodologia. Analoga gradualità è prevista per il valore della produzione netta IRAP.

Contestualmente all’approvazione della metodica di calcolo, interventi normativi contestuali hanno modificato taluni presupposti sostanziali dell’istituto. In particolare, è stato disposto lo slittamento del termine per l’adesione al concordato al 31 ottobre 2026. In materia di requisiti di accesso, è stata eliminata la causa di decadenza relativa all’assenza di debiti erariali e previdenziali scaduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione, rimuovendo un pregiudizio operativo per i contribuenti con piani di rateazione in essere. Le modifiche più rilevanti attengono alla disciplina degli incrementi massimi del reddito oggetto di proposta. Il D.L. n. 13/2024 aveva previsto tetti incrementali solo per i contribuenti con ISA pari o superiori a 8: 10% per il punteggio 10, 15% per la fascia compresa tra 9 e 10, 25% per la fascia tra 8 e 9. Le disposizioni integrative hanno esteso tale tutela anche ai livelli di affidabilità inferiori. Per i contribuenti con ISA compreso tra 6 e 8, l’incremento massimo è stato fissato al 30%; per i punteggi inferiori a 6, il tetto è stato stabilito al 35%. È stato, altresì, introdotto un meccanismo premiale per il rinnovo dell’adesione da parte dei contribuenti che abbiano già aderito al concordato per il biennio 2024-2025. Per questi soggetti, in presenza di un ISA pari o superiore a 8, le predette percentuali sono ridotte della metà: 5% per ISA 10, 7,5% per ISA tra 9 e 10, 12,5% per ISA tra 8 e 9.

Il decreto MEF dell’11 maggio 2026 disciplina, all’art. 4, le circostanze eccezionali che determinano la cessazione degli effetti del concordato a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi eccedenti la misura percentuale prevista dall’art. 19, comma 2, del D.L. n. 13/2024. L’elenco include: eventi calamitosi con dichiarazione dello stato di emergenza; danni ai locali o alle scorte di magazzino che comportino l’inagibilità o la sospensione del ciclo produttivo; impossibilità di accedere ai locali; liquidazione ordinaria o coatta; cessione in affitto dell’unica azienda; sospensione dell’attività comunicata alla Camera di commercio o all’ordine professionale. A tali fattispecie si aggiunge una novità: gli impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, comprovati da un incremento annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, superiore al 5%. Per il solo periodo d’imposta 2026, l’art. 5 del decreto prevede, infine, un meccanismo di adeguamento puntuale della proposta su comunicazione del contribuente, riducendo il reddito e il valore della produzione netta in misura percentuale correlata alla durata della sospensione dell’attività (10% per sospensioni da 30 a 60 giorni, 20% da 61 a 120 giorni, 30% oltre 120 giorni), purché gli eventi straordinari si siano verificati prima dell’adesione al concordato.

L’art. 6 del decreto, infine, richiama espressamente le misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati ai sensi dell’art. 22, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679, rinviando a quanto già previsto dall’art. 6 del decreto MEF 14 giugno 2024.

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