Irap su dividendi Ue, via libera al rimborso

Con il provvedimento n. 123184/2026, l’Agenzia delle entrate approva il modello per chiedere il rimborso o la compensazione dell’Irap versata in eccesso sui dividendi infra-Ue e See.

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Irap dividendi

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 123184/2026, ha reso operativa la procedura per il recupero dell’Irap versata in eccesso sui dividendi provenienti da società o enti residenti in Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di adeguamento dell’ordinamento interno alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 1° agosto 2025, resa nelle cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24, con la quale la Corte ha ritenuto contrastante la normativa italiana, che assoggettava a Irap il 50% dei dividendi percepiti da intermediari finanziari e imprese di assicurazione da società controllate residenti in altri Stati membri, con la direttiva 2011/96/UE. In attuazione di tale pronuncia, l’art. 1, c. 46, della L. n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha modificato gli art. 6 e 7 del D.L. n. 446/1997, introducendo, rispettivamente, il comma 6-bis e il comma 1-bis.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-Ue o See non concorrono alla formazione del valore della produzione netta per il 95% del loro ammontare, riducendo la quota imponibile al residuo 5%. Per i periodi d’imposta anteriori, invece, la quota di Irap versata sui medesimi dividendi in misura eccedente il 5% può essere richiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede il termine di 48 mesi dalla data del versamento del saldo. Il provvedimento del 22 aprile 2026 approva il modello di istanza, denominato “Modello per l’istanza di rimborso/compensazione Irap per dividendi infra-Ue o SEE”, composto da frontespizio e quadro RI, e fornisce le relative istruzioni di compilazione.

Possono presentare l’istanza i contribuenti per i quali, alla data del 1° gennaio 2026, il termine dei 48 mesi risulti ancora pendente. Il modello va trasmesso esclusivamente in via telematica tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, all’articolazione territoriale competente: per i contribuenti con volume d’affari non inferiore a 100 milioni di euro, la struttura individuata ai sensi dell’art. 27, commi 13 e 14, del D.L. n. 185/2008; per gli altri, l’Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione è situato il domicilio fiscale.

L’istanza può essere firmata digitalmente oppure con firma autografa, allegando in quest’ultimo caso copia dei documenti di identità. I termini di presentazione seguono due regole: se il termine dei 48 mesi scade dopo il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, l’istanza va presentata entro quel termine; se il termine dei 48 mesi, ancora pendente al 1° gennaio 2026, scade entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione, l’istanza va presentata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione stessa.

Accanto al rimborso, il legislatore ha previsto una strada alternativa: l’art. 1, comma 49, della L. n. 199/2025 consente di optare per l’utilizzo in compensazione della quota Irap rimborsabile, esclusivamente per il versamento del contributo straordinario disciplinato dai commi da 68 a 73 del medesimo articolo 1. L’opzione può essere esercitata anche per una parte della quota spettante, mantenendo il rimborso per la restante parte. Possono optare per la compensazione anche i soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026, avevano già presentato istanza di rimborso ai sensi dell’art.38, purché il termine fosse scaduto: in tal caso, l’opzione comporta la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto per la quota destinata alla compensazione. La compensazione è ammessa a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza, tramite modello F24 presentato esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia.

Sono altresì compensabili gli interessi calcolati ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 sulla quota Irap, a decorrere dalla data di versamento del saldo fino alla data di presentazione dell’istanza. Per accedere al beneficio, è necessario che i dividendi siano qualificati, cioè che sussistano i requisiti di cui all’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973: detenzione di una partecipazione diretta non inferiore al 20%  del capitale della società che distribuisce gli utili, forma societaria rientrante nell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE, residenza fiscale in uno Stato Ue o See, soggettività a una delle imposte indicate nell’allegato I, parte B della direttiva, possesso ininterrotto per almeno un anno.

Inoltre, i dividendi devono provenire da titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero dell’emittente è prevista la totale indeducibilità della remunerazione dal reddito, ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del Tuir. Il quadro RI del modello richiede un ricalcolo approfondito: occorre rideterminare il valore della produzione netta, l’Irap a debito o a credito e, soprattutto, l’eventuale differenza sull’Ires derivante dalla minore deducibilità della quota Irap dal reddito d’impresa (ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 185/2008), nonché l’impatto sulle perdite fiscali riportate e sul credito d’imposta Ace. Un’operazione complessa, ma necessaria per recuperare quanto versato in eccesso.

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