La responsabilità del commercialista per fatture errate emesse dal cliente non è automatica, ma si configura al ricorrere di determinate condizioni: come stabilito dalla Cassazione con Ordinanza 21061/2026, il consulente fiscale risponde nel caso abbia commesso “errori riconoscibili” nell’espletamento del suo mandato professionale
La Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se la diligenza qualificata che, ai sensi dell’articolo 1176 comma 2 c.c., deve guidare l’operato del professionista sia tale da includere un obbligo di verifica della correttezza e della regolarità dei dati ricevuti dal cliente, così da trasformare il consulente in una sorta di garante del rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale.
Già in precedenza, con varie ordinanze, gli Ermellini avevano sancito la responsabilità in solido col cliente del professionista tributario, anche se solo tenutario della contabilità e per aver trasmesso telematicamente, senza compilarla, una dichiarazione dei redditi in maniera non conforme a legge. Inoltre, avevano stabilito che il concorso del commercialista nelle violazioni tributarie si configura quando il professionista partecipa attivamente alla realizzazione oppure fornisce un contributo consapevole.
Il caso in esame trae origine da un rapporto di consulenza e assistenza fiscale continuativa tra un notaio e un commercialista per la redazione della dichiarazione dei redditi del primo. Il notaio aveva affidato alcune delle sue attività professionali a soggetti esterni, i quali, per le prestazioni rese, avevano emesso fatture assoggettate a IVA. Questi costi erano sempre stati indicati dal notaio nelle proprie fatture quali spese anticipate, escluse da imposizione ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633/1972, ma la Guardia di Finanza contestava la modalità di fatturazione prescelta dal professionista, ritenendo che i suddetti costi dovessero essere assoggettati ad IVA, con conseguente incidenza sulla base imponibile e sul reddito.
Da qui scaturiva l’avviso di accertamento, cui aveva fatto seguito, per le ulteriori annualità, il ricorso al ravvedimento operoso, per un importo complessivo superiore a 50.000 euro, importo che il notaio aveva tentato di “ribaltare” sul commercialista, convenuto in giudizio per la condanna al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale.
Seppure in prima battuta i giudici di merito avevano escluso ogni riferimento a presunte responsabilità del commercialista, data la predisposizione autonoma delle fatture da parte del cliente, non era stata però di questo avviso la Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n.21061/2026, infatti, i giudici di legittimità hanno escluso la correttezza dell’impugnata decisione, annullandola con rinvio per una rivalutazione della vicenda alla luce di una più rigorosa interpretazione del disposto di cui all’art. 1176 comma 2 c.c. e del necessario ridimensionamento del grado di diligenza esigibile dal notaio in sede di fatturazione delle sue prestazioni.
Per i giudici di legittimità, dunque, il consulente fiscale cui il cliente trasmette le fatture emesse per approntare la dichiarazione annuale dei redditi è tenuto a “supervisionare” l’operato dello stesso, che confida legittimamente nella sua prestazione professionale. Neppure è possibile affermare che il dovere di verifica e di controllo posto a carico del commercialista subisce un’attenuazione in ragione dalla qualifica professionale di notaio rivestita dal cliente, posto che le competenze tecnico professionali a questi richieste in materia tributaria sono solo quelle necessarie per lo svolgimento della professione notarile e in particolare quelle afferenti alle sue responsabilità di sostituto d’imposta.
La decisione ha suscitato veementi critiche da parte del mondo dei professionisti tributari. Secondo l’Associazione nazionale dei commercialisti (Anc), essa delinea un “preoccupante ampliamento dei confini della responsabilità professionale.”
Sulla stessa lunghezza d’onda anche la nota diffusa da Adc, Aidc e Ungdcec, nella quale si legge: “Il commercialista non può essere considerato un baluardo giuridico chiamato a proteggere il contribuente dalle conseguenze di ogni sua scelta. L’incarico professionale resta un’obbligazione di mezzi, fondata sul diligente svolgimento delle attività affidate, e non può trasformarsi in una polizza assicurativa gratuita a beneficio del cliente”.
Da ultimo il comunicato diffuso dal sindacato Confprofessioni ha lamentato un “progressivo inasprimento delle responsabilità del professionista” che determina un “inevitabile aumento degli oneri operativi e dei costi assicurativi per gli studi professionali, con il rischio di scaricare sull’intero sistema economico gli effetti di interpretazioni nate per contrastare casi patologici.”
Sul tema del filone della responsabilità del commercialista, in conclusione, è auspicabile un chiarimento normativo che definisca in maniera equilibrata i confini della responsabilità professionale, “distinguendo gli errori riconducibili all’attività del consulente da quelli derivanti dalle scelte o dalle informazioni fornite dal cliente”.







