Con la Legge di Bilancio 2026 è stato previsto, a decorrere dal 15 giugno 2026, uno specifico meccanismo di blocco dei pagamenti pubblici nei confronti degli esercenti arti e professioni.
L’istituto, contemplato dall’art. 48-bis, comma 1-ter, Dpr 602/1973, nella sua formulazione originaria, stabiliva che le pubbliche amministrazioni, prima di disporre un pagamento di qualsiasi entità nei contronti dei liberi professionisti, verificassero “se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare”.
In caso affermativo, ovvero nel caso di presenza di cartelle pendenti, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere, in base all’esito della verifica, al pagamento in favore dell’agente della riscossione, riversando al professionista le somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito.
La disciplina descritta, diversamente da quanto previsto da quella generale applicabile agli altri creditori dello Stato, avrebbe riguardato i professionisti indipendentemente dall’entità del carico iscritto a ruolo. Si trattava, pertanto, di una misura che, per come inizialmente concepita, penalizzava il mondo delle professioni, poiché avrebbe determinato la sospensione dei pagamenti a prescindere sia dall’importo del credito vantato, sia dall’ammontare delle cartelle esattoriali insolute.
Si è quindi intervenuto introducendo un correttivo significativo: la previsione di una soglia minima di debito oltre la quale può scattare la verifica ed il blocco dei pagamenti.
Con il nuovo art. 2-ter del DL 38/2026, inserito nel corso dell’esame parlamentare, è stato infatti stabilito che il meccanismo si attivi soltanto qualora le cartelle di pagamento non onorate raggiungano un importo complessivo superiore a 5.000 euro. In tale ipotesi, la pubblica amministrazione provvede a versare direttamente all’agente della riscossione le somme dovute, corrispondendo l’eventuale eccedenza al professionista.
Il nuovo assetto di regole prevede, quindi, che le pubbliche amministrazioni non siano tenute a verificare la regolarità fiscale degli esercenti arti e professioni prima dell’erogazione dei compensi professionali, quando l’ammontare complessivo delle cartelle di pagamento sia pari o inferiore a 5.000 euro.







