Deduzione dei costi auto: per i professionisti il limite di un solo veicolo è assoluto?

Secondo la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, il limite numerico di un solo veicolo ha valenza assoluta.

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Per i professionisti continua a essere dibattuta la possibilità di dedurre i costi relativi a un’autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente, in aggiunta a quelli riferiti al veicolo utilizzato direttamente nell’attività professionale. Una recente pronuncia della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha riaperto il dibattito in quanto ha confermato il limite numerico (assoluto) di un solo veicolo previsto dall’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR.

Più in dettaglio, si rammenta che il richiamato riferimento normativo prospetta due distinti regimi di deducibilità per le fattispecie di auto utilizzata dal professionista, e quella di veicolo assegnato al dipendente.

In capo al professionista, è consentita delle relative spese e degli altri componenti negativi, nella misura del 20% e nel limite del costo massimo fiscalmente riconosciuto, per un solo veicolo in caso di esercizio della professione in forma individuale; un veicolo per ogni socio o associato, in caso di esercizio in forma associata.

La successiva lett. b) – bis, invece, disciplina il trattamento fiscale dei costi relativi al veicolo dato in uso al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, prospettando una maggior percentuale di deduzione (70%). Le due disposizioni, almeno sotto il profilo normativo, sembrano operare in direzione parallela, disciplinando fattispecie autonome. La prima limitazione riguarda il veicolo utilizzato direttamente dal professionista, mentre il più accomodante regime del 70% trova applicazione ai mezzi effettivamente assegnati ai dipendenti, rispetto ai quali l’utilizzo personale genera un reddito in natura imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR.

Secondo i Giudici, tale maggior percentuale riconosciuta alle spese degli autoveicoli del personale lavorante si pone in rapporto di alternatività rispetto alla deduzione in capo al professionista.

La questione è stata affrontata nell’ambito della sentenza n. 548/25/2026, Ct Lombardia, nella quale i giudici hanno condiviso l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il professionista sarebbe chiamato a scegliere se destinare l’autovettura all’utilizzo personale nell’esercizio dell’attività ovvero concederla in uso promiscuo al dipendente, trattandosi di fattispecie tra loro alternative.

I Giudici hanno rigettato il ricorso del contribuente, negando la possibilità di fruire contemporaneamente della deduzione dei costi relativi alle due autovetture.

Tuttavia, tale limitazione sembra essere influenzata da un netto contrasto della fattispecie esaminata rispetto ai generali principi di inerenza. Il professionista aveva infatti mantenuto per sé un’autovettura di modesto valore, assegnando invece alla dipendente un veicolo di categoria superiore, circostanza che aveva indotto l’Ufficio a ritenere che l’operazione fosse finalizzata a incrementare la deducibilità fiscale dei costi relativi all’auto più onerosa. Tale condotta ha determinato una legittima “valutazione circa la congruità dei costi laddove sproporzionati rispetto a quella che dovrebbe essere la loro funzione nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale.

Ciò esposto, non si può non segnalare il dato letterale della norma. L’art. 164, comma 1, lett. b-bis), non subordina infatti la deducibilità al rispetto del limite di un solo veicolo, né richiama il tetto massimo di costo fiscalmente riconosciuto previsto per i mezzi disciplinati dalla lett. b). Il limite numerico non andrebbe dunque applicato alle auto assegnate ai dipendenti.

Inoltre, la soluzione favorevole al contribuente sembra trovare giustificazione nella circostanza che l’assegnazione dell’autovettura al dipendente determina, in capo a quest’ultimo, la tassazione del relativo fringe benefit, riducendo il rischio elusione associato all’istituto.

In assenza di una diversa previsione normativa, dovrebbe quindi ritenersi possibile per il professionista dedurre, da un lato, i costi relativi all’autovettura utilizzata nello svolgimento dell’attività professionale e, dall’altro, quelli riferiti a un ulteriore veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente, applicando i distinti regimi di deducibilità previsti dall’art. 164 del TUIR, salvo il caso di palesi manovre elusive poste in essere dal professionista, passibili di riqualificazione da parte dell’amministrazione finanziaria.

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