I sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai produttori assicurativi di quarto gruppo operanti in regime forfetario sono tenuti a rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica. E’ quanto si ricava dalla recente Risposta a interpello n. 127 pubblicata ieri, 22 giugno 2026, dall’Agenzia delle Entrate. La posizione dell’Amministrazione, come vedremo, si pone in continuità con quanto già affermato nella Risposta n. 132/2025 in relazione al caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
La questione trae origine dall’art. 3 del D. Lgs. 1/2024 che, introducendo il comma 6-septies nell’art. 4 del DPR 322/98, ha previsto l’esonero dal rilascio e dalla trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all’art. 27 del DL 98/2011.
La semplificazione è stata introdotta alla luce dell’estensione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti che adottano tali regimi agevolati. Il concetto di base è il seguente: attraverso le fatture elettroniche, l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire i dati reddituali dei percettori.
La portata dell’esonero implica che il soggetto che eroga i compensi sia sollevato dall’obbligo di:
- consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
- trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, l’esonero non può trovare applicazione nei casi in cui tale flusso informativo telematizzato venga meno per disposizione di legge.
La peculiare disciplina dei produttori di quarto gruppo
I professionisti in questione sono una categoria del settore assicurativo che non ha l’obbligo di prestare servizi esclusivamente verso un’unica agenzia di riferimento e che è assoggettata a vincoli produttivi minimi.
La disciplina in materia di documentazione delle operazioni prevista dal Decreto Iva, dispone che tali prestazioni di intermediazione assicurativa siano esenti da IVA ex articolo 10, comma 1, n. 9), D.p.r. 633/72. Per tali operazioni il Decreto Iva prevede altresì che l‘emissione della fattura non sia obbligatoria, salvo richiesta del cliente ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto.
Inoltre, tali soggetti risultano esclusi anche dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Ne consegue che i compensi percepiti dai produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario possono non transitare attraverso flussi informativi telematici acquisiti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate. Lo svincolo dall’obbligo di fatturazione elettronica è simile per certi versi a quello previsto per i medici convenzionati che, pur contraendo con le aziende sanitarie, documentano le operazioni con degli appositi fogli corrispettivi, in luogo della fattura.
Cu obbligatoria anche in regime forfettario
L’assetto normativo sopra ripercorso è suscettibile di sottrarre dati reddituali dei professionisti di “quarto Gruppo” al monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate. Per tale motivo l’Amministrazione interpellata ha ritenuto che i sostituti d’imposta debbano continuare a certificare i compensi corrisposti a tali soggetti e a trasmettere le relative CU all’Amministrazione finanziaria. Tale conclusione ricalca quanto è stato sancito per i medici convenzionati, i quali, essendo ugualmente esonerati dall’assolvimento degli obblighi di fatturazione e trasmissione telematica allo Sdi, devono continuare a ricevere dal SSN la Certificazione unica riportante i corrispettivi percepiti.
Nell’interpello in commento, è stato inoltre precisato che l’obbligo della CU corre sia con riferimento ai redditi del 2024 (primo anno di applicazione dell’esonero generalizzato) sia per gli anni successivi.
Dal punto di vista operativo, per le Certificazioni Uniche relative ai redditi 2024 occorre indicare gli importi tra le somme non soggette a ritenuta del punto 7 della certificazione, utilizzando il codice 25 nel punto 6. Per le CU riferite ai redditi 2025 trova invece applicazione il nuovo codice 24, appositamente istituito per attestare la corresponsione di compensi non soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nei confronti dei medici convenzionati in regime forfetario, nei cui confronti è parimenti obbligatorio procedere al rilascio della CU.
La Risposta a interpello affronta anche il tema del trattamento sanzionatorio, confermando l’orientamento già espresso nel precedente documento di prassi. In considerazione delle incertezze interpretative derivanti dal mancato coordinamento delle disposizioni normative, l’Agenzia ha precisato che gli uffici valuteranno la disapplicazione delle sanzioni nei casi di trasmissione tardiva delle Certificazioni Uniche relative ai periodi d’imposta 2024 e 2025 o di successivo invio di certificazioni correttive necessarie per recepire le indicazioni fornite, in ossequio ai principi di tutela dell’affidamento e della buona fede previsti dall’articolo 10 dello Statuto del Contribuente che, al comma 3, prevede non a caso che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.







