Si avvicina l’appuntamento con i canonici adempimenti annuali legati alla certificazione dei redditi soggetti a ritenuta. L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2026 n. 15707, ha approvato i modelli ministeriali (CU 2026), relativi all’anno 2025, con annesse le relative istruzioni di compilazione aggiornate.
I termini di legge
All’elaborazione della certificazione unica, segue necessariamente l’obbligo di consegna al percettore del documento, nonché di trasmissione del flusso telematico all’Agenzia delle Entrate. I due obblighi sono così scadenzati.
La consegna della certificazione al percettore del reddito deve avvenire entro il termine del 16.3.2026, utilizzando il modello “sintetico”.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate è generalmente prevista entro il 16.3.2026, tuttavia sono previste alcune eccezioni. In particolare, è possibile posticipare alle scadenze postume:
- del 30.4.2026, quelle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale oppure provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.;
- del 31.10.2026, le certificazioni uniche contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Redditi oggetto di certificazione
La Certificazione Unica 2026 deve obbligatoriamente attestare le seguenti fonti di reddito corrisposte dal sostituto d’imposta:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2025;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2025 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività dilettantistica di cori e bande musicali, ecc.), corrisposti nel 2025;
- i compensi corrisposti nel 2025 ai lavoratori sportivi;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2025 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
Esoneri specifici per i contribuenti forfettari
Per espressa disposizione di legge, a decorrere dall’anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate. Tale esonero non si applica:
- ai compensi erogati dalle Aziende sanitarie ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN;
- alle indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto.
Va inoltre ricordato che i contribuenti forfettari di cui alla L.190/2014, a loro volta, non agiscono come sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro autonomo erogati nel 2025, ragion per cui non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte. Tale esonero non opera tuttavia con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
Pertanto, i contribuenti in regime forfettario:
- con riferimento ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2025, non rilasciano la Certificazione Unica 2026 ma sono obbligati ad esporre i dati dei redditi erogati nell’apposita sezione del quadro RS della dichiarazione dei redditi.
- In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2025, devono compilare la Certificazione Unica 2026, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.
Tipologie di invii telematici
La presentazione telematica avviene attraverso l’utilizzo di appositi software elaborati da Sogei e può assumere varie tipologie di invio:
- ordinari;
- sostitutivi, con i quali si opera la sostituzione di una certificazione già inviata e acquisita dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una certificazione precedentemente trasmessa e acquisita dal sistema telematico.







