Plusvalenze, addio alla rateizzazione: la rivoluzione della Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 riscrive l'articolo 86 del Tuir abolendo la rateizzazione della tassazione sulle plusvalenze per i beni strumentali e le partecipazioni "no PEX", con eccezioni per cessioni d'azienda e società sportive.

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Plusvalenze Trattamento fiscale

La disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate dalle imprese subisce una svolta considerevole con l’entrata in vigore della L. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026). I commi 42 e 43 dell’articolo 1 riscrivono radicalmente l’articolo 86 del Tuir, eliminando la possibilità di rateizzare in più esercizi l’imposizione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali materiali e immateriali e delle immobilizzazioni finanziarie prive dei requisiti PEX, di cui all’articolo 87 del Tuir. Una stretta che ridisegna la pianificazione fiscale delle imprese, allineando di fatto il momento impositivo a quello di realizzo civilistico e imponendo una tassazione integrale e immediata.

Per decenni l’articolo 86, comma 4 del Tuir ha rappresentato per le imprese un fondamentale strumento di gestione della liquidità. La norma, nella sua formulazione antecedente alle recenti modifiche, consentiva al contribuente di optare per una tassazione dilazionata delle plusvalenze realizzate su beni strumentali (materiali e immateriali) posseduti per un periodo non inferiore a tre anni. La stessa facoltà era riconosciuta per le immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali negli ultimi tre bilanci e per le cessioni di azienda o rami d’azienda. In tali evenienze, la plusvalenza poteva concorrere alla formazione del reddito in quote costanti nell’esercizio di realizzo e in quelli successivi, ma non oltre il quarto, consentendo di dilazionare il carico fiscale fino a un massimo di cinque anni. Questo meccanismo rappresentava una deroga al principio di competenza sancito dall’articolo 109 del Tuir.

Come evidenziato nelle prime analisi, la modifica normativa produce un duplice effetto. Da un lato, semplifica la determinazione del reddito fiscale avvicinandolo alle risultanze del bilancio civilistico, dove la plusvalenza è normalmente imputata a conto economico nell’esercizio in cui avviene la cessione. Dall’altro, elimina un significativo vantaggio finanziario per le imprese, che non potranno più differire il pagamento delle imposte in assenza di una correlata entrata di cassa dilazionata. Il legislatore ha tuttavia preservato la possibilità di rateizzare le plusvalenze in due specifiche circostanze, riconoscendone la particolare natura.

La prima eccezione riguarda le cessioni di azienda o di rami d’azienda. Per tali operazioni, l’articolo 86, comma 4 del Tuir conferma la facoltà per il contribuente di optare per una tassazione rateale. La condizione è che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni. In presenza di tale requisito, la plusvalenza può concorrere a formare il reddito in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in un massimo di cinque quote). La scelta, come precisato dalla norma, deve essere esercitata in dichiarazione dei redditi; in assenza di dichiarazione, o di opzione, la tassazione rimane integrale nell’esercizio di realizzo.

La seconda eccezione, di portata più settoriale, è dedicata alle società sportive professionistiche in relazione alla cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti. Anche in questo caso, il legislatore ha confermato il regime previgente: se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, la plusvalenza può essere rateizzata in un massimo di cinque esercizi. La norma introduce però un limite specifico: la rateizzazione è ammessa solo per la parte di plusvalenza proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro. La residua parte, magari rappresentata da permute o altre forme di corrispettivo, concorre a formare il reddito nell’esercizio di realizzo.

Il comma 43 dell’articolo 1 della L. 199/2025 è chiaro nello stabilire che le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ciò significa che il nuovo regime riguarda le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 in poi.

L’Amministrazione finanziaria, in occasione del Videoforum Italia Oggi del 26/1/2026, ha specificato che l’eliminazione della rateizzazione opera per le plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta 2026, a prescindere dal fatto che i beni strumentali fossero già posseduti al 31 dicembre 2025 e che per essi fosse già maturato il requisito del possesso triennale. Questo significa che, se la cessione di un bene strumentale acquistato, ad esempio, nel 2022 avviene nel 2026, la relativa plusvalenza non potrà essere rateizzata, ma dovrà essere tassata integralmente nell’esercizio. Fanno eccezione solo le plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2025, per le quali resta applicabile la vecchia disciplina e quindi la possibilità di rateizzazione.

Un’altra importante previsione riguarda il calcolo degli acconti Ires per il primo anno di applicazione. Il comma 43, infatti, introduce una norma di salvaguardia per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (quindi per l’acconto 2026). In sede di calcolo con il metodo storico, si deve assumere, quale imposta del periodo precedente (il 2025), quella che si sarebbe determinata applicando già le nuove disposizioni. In pratica, l’impresa è chiamata a ricalcolare l’imposta 2025 “simulando” la tassazione integrale delle plusvalenze che in quell’anno erano state eventualmente rateizzate, al solo fine di determinare la base di calcolo dell’acconto 2026. Un meccanismo complesso, ma necessario per garantire un gettito fiscale allineato alla nuova disciplina fin dai primi versamenti.

In conclusione, la riforma della rateizzazione delle plusvalenze rappresenta una delle modifiche più significative della Legge di Bilancio 2026 per il mondo imprenditoriale. Le imprese dovranno ora fare i conti con un carico fiscale immediato e più oneroso in caso di cessione di beni strumentali, rivedendo le proprie strategie di disinvestimento e di pianificazione finanziaria. La nuova tassazione integrale, se da un lato semplifica il rapporto tra bilancio e dichiarazione, dall’altro impone una attenta gestione dei flussi di cassa, soprattutto in presenza di corrispettivi incassati in più rate, dove il peso dell’imposta anticipata potrebbe rivelarsi particolarmente gravoso.

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