Annullamento in autotutela in corso di giudizio, ente impositore condannato alle spese

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 3588 del 17 febbraio 2026, ha stabilito che in caso di manifesta illegittimità dell’atto tributario annullato in autotutela, il Fisco debba sostenere le spese del giudizio

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Processo tributario, spese lite

Quando un atto impositivo è manifestatamente illegittimo, le spese sostenute dal contribuente per attivare la difesa giurisdizionale sono a carico dell’ente impositore. E’ quanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3588 del 17 febbraio 2026.

Giova ricordare che, in materia di compensazione delle spese, la regola generale prevede che la parte soccombente debba essere condannata a pagare le spese alla parte vittoriosa nel processo. Il principio, mutuato dalle regole del codice di procedura civile (articolo 92 c.p.c.), incontra però alcune deroghe nelle ipotesi previste dall’articolo 15, D. Lgs. 546/1992, al verificarsi delle quali è disposta la compensazione delle spese. Quest’ultima norma è stata recentemente revisionata dal D. Lgs. 220/2023 in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale n.111/2023. Secondo la nuova formulazione, le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte:

  • in caso di soccombenza reciproca;
  • quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate;
  • quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Nel caso di specie, Cassazione ha sancito che l’annullamento dell’atto in autotutela, ai fini della condanna alle spese del giudizio, non scrimina l’Ufficio laddove il contribuente abbia impugnato l’atto. Ribadisce la Corte che, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, la compensazione delle spese ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 arrecherebbe un privilegio ingiustificato per dell’amministrazione finanziaria suscettibile di violare i principi costituzionali di ragionevolezza, parità delle parti e del giusto processo.

Dunque, in caso di annullamento di un atto tributario palesemente infondato nel corso del processo, il Fisco può esser condannato, su istanza di parte, alle spese del giudizio. Tale assetto, da un lato, tutela il diritto di difesa del contribuente, dall’altro “sanziona” l’Ufficio che, inerte, dia luogo al processo o ne determini la protrazione inflazionando il contenzioso tributario. Altresì, non può essere eccepita la condanna alle spese a motivo del fatto che lite sia di importo modesto o perché l’ente impositore non si è costituito in giudizio. Viceversa, se l’annullamento è tempestivo o la questione sia controversa o complessa, il giudice può respingere l’stanza di condanna alle spese, procedendo alla compensazione.

D’altronde, l’evoluzione giurisprudenziale, di pari passo con l’elaborazione normativa, tende sempre più a responsabilizzare l’ufficio in presenza di errori manifesti. L’istituto dell’autotutela è stato infatti regolato specificamente all’interno dello Statuto dei diritti del contribuente ad opera dell’articolo 1, comma 1, lett. m), D. Lgs. n. 219/2023, al fine di valorizzare sempre più il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti con il fisco, in attuazione della Legge delega che mirava, per l’appunto, a promuovere l’esercizio del potere di autotutela in una rinnovata ottica di protezione del contribuente da atti cagionevoli. E’ stata in quest’ottica introdotta l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater L.212/2000) che opera nei casi di manifesta illegittimità e infondatezza dell’atto espressamente previsti dalla norma. Al ricorrere dei seguenti vizi, l’autotutela costituisce un obbligo dell’amministrazione finanziaria e non uno strumento la cui adozione è rimessa alla valutazione discrezionale dell’ufficio:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore sull’individuazione del tributo;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
  • errore sul presupposto d’imposta;
  • mancata considerazione di pagamenti d’ imposta regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

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