Accertamenti bancari: niente scorporo Iva se la rivalsa è possibile

La Cassazione con l’ordinanza n. 16155 del 25 maggio 2026 esclude lo scorporo dell’Iva dai maggiori ricavi accertati tramite indagini bancarie quando il contribuente può rivalersi sul cessionario ai sensi dell’articolo 60, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972.

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Iva: accertamento finanziario

La pronuncia della Cassazione

Con l’ordinanza n. 16155 depositata il 25 maggio 2026, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha affrontato una questione di rilevante interesse applicativo in tema di accertamenti bancari: quella dello scorporo dell’Iva dai maggiori ricavi presuntivamente determinati sulla base delle risultanze dei conti correnti. Il caso riguardava un imprenditore individuale, commerciante ambulante di tessuti, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento per gli anni 2013, 2014 e 2015, rideterminando maggiori imponibili ai fini Irpef, Irap e Iva sulla scorta delle indagini finanziarie. Il contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo, tra l’altro, che i maggiori ricavi accertati avrebbero dovuto essere considerati comprensivi dell’Iva, con conseguente obbligo di scorporo. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando un principio destinato a orientare la prassi operativa dell’Amministrazione finanziaria e dei giudici di merito.

Il principio dello scorporo e il diritto di rivalsa

Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi. Secondo la Cassazione, la presenza di questo meccanismo di rivalsa post-accertamento consente di preservare il principio di neutralità dell’Iva, principio cardine del sistema unionale, senza che sia necessario procedere allo scorporo dell’imposta dai maggiori ricavi accertati. In altri termini, i proventi derivanti dalle movimentazioni bancarie non documentate si presumono al lordo dell’Iva, ma tale circostanza non lede la posizione del contribuente, il quale può legittimamente addebitare la maggiore imposta ai propri clienti.

Il richiamo alla giurisprudenza europea

La pronuncia si allinea alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in particolare alla causa C-521/19 del 1° luglio 2021. La Corte europea ha chiarito che i proventi evasi e successivamente accertati dall’Amministrazione finanziaria devono considerarsi comprensivi dell’Iva a meno che, secondo il diritto interno, il soggetto passivo abbia la possibilità di addebitare al cessionario, in via di rivalsa, la maggiore imposta accertata e di detrarre l’imposta versata sugli acquisti. La Cassazione ha quindi ritenuto conforme al diritto unionale la soluzione che esclude lo scorporo proprio perché l’ordinamento italiano, attraverso l’art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, garantisce al cedente entrambe le condizioni richieste dalla Corte europea: la rivalsa nei confronti del cessionario e il diritto alla detrazione.

L’onere della prova per il contribuente

Un passaggio particolarmente significativo della sentenza riguarda l’onere probatorio gravante sul contribuente che intenda opporsi all’accertamento bancario. La Cassazione ribadisce che le risultanze delle indagini sui conti correnti costituiscono presunzioni semplici, ma qualificate, che l’Amministrazione può legittimamente utilizzare ai sensi dell’art. 32, comma 1, numero 2, del D.P.R. 600/1973. Tali presunzioni possono essere superate dal contribuente solo mediante una prova analitica concernente ogni singola movimentazione finanziaria, dimostrando che i versamenti non si riferiscono a operazioni imponibili o che sono già stati dichiarati. Nel caso di specie, il contribuente aveva sostenuto di rivolgersi direttamente al pubblico dei consumatori senza conoscerne l’identità, lamentando una difficoltà materiale a esercitare la rivalsa. La Cassazione ha tuttavia escluso che tale circostanza integri una “vera e propria impossibilità giuridica”, limitandosi a configurare una mera difficoltà di fatto, non sufficiente a giustificare lo scorporo dell’Iva.

Le implicazioni operative per l’accertamento

La decisione della Cassazione si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, che distingue a seconda del tipo di accertamento compiuto. In caso di accertamento induttivo puro ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, lo scorporo dell’Iva è generalmente ammesso perché il diritto alla detrazione potrebbe non essere integralmente garantito. Diversamente, nell’accertamento fondato su indagini bancarie, che mantiene una natura analitico-induttiva, la presenza della rivalsa post-accertamento esclude lo scorporo, salvo che il contribuente dimostri una impossibilità giuridica e non meramente fattuale di recuperare l’imposta dal cessionario. La pronuncia n. 16155 del 2026 conferma quindi un orientamento di rigore, che pone a carico del contribuente l’onere di provare l’effettiva e insuperabile impossibilità di avvalersi del meccanismo di rivalsa, pena la legittimità dell’accertamento che consideri i maggiori ricavi al lordo dell’Iva.

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