Fatture “a cavallo d’anno” e retroimputazione dell’IVA: la sentenza T-689/24 ridisegna i confini della detrazione

La sentenza T-689/24 del Tribunale UE obbliga a riconsiderare la normativa italiana sulla detrazione dell'IVA per le fatture a cavallo d’anno, aprendo a possibili retroimputazioni e a nuovi scenari applicativi inediti per contribuenti e professionisti.

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Il meccanismo di detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto si fonda sulla coesistenza di un requisito sostanziale e di uno formale. Come chiarito dalla giurisprudenza unionale (causa C-152/02), il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, che coincide con l’effettuazione dell’operazione (requisito sostanziale). Tuttavia, per essere esercitato, è necessario che il cessionario o committente sia in possesso di una valida fattura (requisito formale). È proprio questa compresenza a creare le note criticità per le operazioni che si collocano a cavallo d’anno. Secondo la disciplina italiana vigente, sancita dall’art. 1 del D.P.R. 100/1998, per le liquidazioni infra-annuali è possibile detrarre l’IVA relativa a operazioni effettuate in un mese a patto che la fattura venga ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo. Una deroga, questa, che non trova applicazione per l’ultimo mese dell’anno. Infatti, per le operazioni effettuate nell’anno “X”, la cui fattura viene ricevuta nell’anno “X+1”, anche se nei primi giorni di gennaio, il legislatore italiano ha sempre imposto che la detrazione non possa essere esercitata nella liquidazione di dicembre di “X” (o nella dichiarazione annuale del medesimo anno), ma debba confluire nelle liquidazioni o nella dichiarazione dell’anno di effettiva ricezione del documento. L’unica eccezione, prevista dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972, consente l’annotazione delle fatture contabilizzate oltre l’anno ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione (30 aprile) in un apposito sezionale, facendo confluire il credito nella dichiarazione dell’anno di competenza dell’operazione, ma solo se la fattura è pervenuta entro il 31 dicembre. In caso contrario, la finestra per la detrazione “retroattiva” si chiude, generando un differimento del beneficio fiscale e un temporaneo, ma concreto, aggravio finanziario per l’impresa, in palese contrasto con il principio di neutralità dell’IVA. È proprio su questo punto che si è innestata una recente, e dirompente, pronuncia del Tribunale dell’Unione Europea.

L’11 febbraio 2026, con la sentenza causa T-689/24, il Tribunale UE ha fornito un’interpretazione destinata a cambiare le regole del gioco. Esaminando una normativa polacca analoga a quella italiana, i giudici unionali hanno stabilito che contrasta con i principi di neutralità e proporzionalità un sistema nazionale che non consente l’esercizio del diritto alla detrazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui sono soddisfatte le condizioni sostanziali (l’effettuazione dell’operazione), qualora il soggetto passivo abbia ricevuto la fattura prima della presentazione di quella stessa dichiarazione. La sentenza opera un importante distinguo rispetto alla precedente giurisprudenza (causa C-152/02), la quale riguardava l’ipotesi in cui il soggetto passivo non disponesse affatto di una fattura al momento dell’esercizio del diritto. Nel caso di specie, invece, la fattura esiste ed è nella disponibilità del cessionario prima della chiusura dei termini dichiarativi. Negare la detrazione nel periodo di competenza dell’operazione, “traslando” l’esercizio del diritto all’anno di ricezione del documento, fa gravare l’IVA sul soggetto passivo, seppur temporaneamente, violando la neutralità dell’imposta che dovrebbe gravare solo sul consumatore finale. La Corte ha quindi ribadito che gli elementi formali (la fattura) determinano il quando del diritto, ma non possono inficiare lo stesso, nato con l’esigibilità, né tantomeno comprimerlo temporalmente a svantaggio del contribuente.

L’impatto di questa pronuncia sull’ordinamento italiano è stato immediatamente colto dalle associazioni di categoria. In un comunicato stampa congiunto del 23 febbraio 2026, l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Confimi Industria hanno presentato un documento di analisi e proposte per il miglioramento del nuovo Testo Unico IVA, in vigore dal 2027, ponendo proprio la questione della retroimputazione dell’IVA per le fatture di fine anno al centro delle loro richieste. Secondo ANC e Confimi, l’attuale art. 1 del D.P.R. 100/98, nella parte in cui impedisce la detrazione nell’anno “X” per le fatture ricevute nei primi giorni dell’anno “X+1”, si pone in frontale violazione con i principi enunciati dalla sentenza T-689/24. Le associazioni, ricordando che il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo aveva già manifestato l’intenzione di modificare questa norma in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), hanno sollecitato un intervento tempestivo, possibilmente in uno dei prossimi provvedimenti normativi, per allineare la disciplina italiana a quella europea. Un ulteriore ritardo, avvertono, potrebbe esporre l’Italia al rischio concreto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, rischio reso ancor più palpabile dopo la chiara presa di posizione del Tribunale.

Il principio affermato dalla sentenza porta con sé implicazioni di più ampia portata: riapre, ad esempio, la vexata quaestio dell’ammissibilità della dichiarazione integrativa a favore in caso di omessa registrazione di una fattura, questione su cui l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 115/E/2025, aveva assunto una posizione restrittiva. Se il diritto nasce con l’esigibilità e la fattura è solo un elemento formale che ne condiziona l’esercizio, la registrazione, quale ulteriore adempimento di controllo, non può diventare un elemento interdittivo del diritto, specialmente se l’omissione è sanabile a posteriori. La sentenza rafforza la tesi per cui l’inosservanza di condizioni formali a cui si possa porre rimedio non è idonea a compromettere il diritto alla detrazione, pena la violazione del principio di neutralità.

Nonostante la chiarezza del quadro unionale, ANC e Confimi Industria invitano alla prudenza operativa. In attesa di una modifica legislativa, suggeriscono di evitare “spropositate fughe in avanti“, sconsigliando ai contribuenti mensili di forzare le maglie delle liquidazioni periodiche o ai trimestrali di creare disallineamenti con i dati delle dichiarazioni precompilate. L’invocazione diretta della prevalenza del diritto UE è tecnicamente possibile, ma la complessità del sistema italiano e le tempistiche delle liquidazioni rendono preferibile attendere un intervento normativo chiaro che disciplini la retroimputazione, magari estendendo la regola dei 15 giorni anche all’operazione di dicembre, come auspicato dalla legge delega. La soluzione residuale, nell’immediato, rimane l’esercizio del diritto nella dichiarazione annuale dell’anno di arrivo della fattura. Tuttavia, la direzione è ormai tracciata: la sentenza T-689/24 impone al legislatore italiano di adeguarsi, restituendo piena neutralità all’IVA e allineando definitivamente il trattamento delle fatture di dicembre a quello degli altri mesi dell’anno, per non gravare ingiustamente sulle casse delle imprese e rischiare una procedura di infrazione. Resta ora da attendere l’intervento del legislatore, chiamato a recepire il principio affermato dalla Corte per superare l’attuale difformità.

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