Il legislatore permette di versare il saldo Iva 2025 emergente dalla relativa dichiarazione annuale con diverse soluzioni temporali di pagamento. Tale possibilità riguarda coloro che espongono una eccedenza di iva “a debito” da conguagliare, tale eventualità si verifica, ad esempio, allorquando il contribuente abbia optato per la liquidazione iva trimestrale o per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità a seguito dell’effettuazione di operazioni esenti. Il termine ordinario di versamento è stabilito dall’articolo 6, D.P.R. 542/1999, e viene fatto coincidere con il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Oltre al versamento in unica soluzione, molto vantaggiosa può essere la possibilità di rateizzare mensilmente la somma in un numero massimo di 10 rate (in altri termini, il pagamento integrale delle rate deve avvenire entro il 16 dicembre). Altresì, il mosaico delle opzioni consente di differire il versamento entro i termini stabiliti per il versamento del saldo relativo alle imposte sul reddito, previa applicazione di alcune maggiorazioni. Corre l’obbligo di versare l’imposta nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Si ricorda inoltre che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Versamento in unica soluzione
Come anticipato in premessa, il versamento Iva dell’anno 2025 può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2026, ovvero nei mesi successivi ma entro il termine ultimo per il pagamento del saldo delle imposte sul reddito (dunque entro il 30 luglio 2026). Il differimento del termine ha un costo “finanziario” del 0,4 per cento per ogni mese o frazione successiva al 16 marzo (occorre considerare un ulteriore 0,4 per cento a titolo di maggiorazione sull’importo complessivo da pagare in caso di opzione per il pagamento entro il 30 luglio). Più precisamente, queste sono le alternative nel caso in cui si opti per il pagamento integrale in unica tranche:
- Entro il 16 marzo 2026, senza alcuna maggiorazione;
- Entro il 16 aprile 2026, aggiungendo la maggiorazione pari allo 0,4 per cento;
- Entro il 16 maggio, con maggiorazione dello 0,8 per cento;
- Entro il 16 giugno, con maggiorazione del 1,2 per cento;
- Entro il 30 giugno, con maggiorazione del 1,6 per cento;
- Entro il 30 luglio, con maggiorazione complessiva del 2,0064 per cento.
Versamento in forma rateale
Oltre al pagamento in unica soluzione nelle modalità sopra indicate, l’articolo 20, D.Lgs. 241/1997 offre la facoltà al contribuente di pagare l’Iva dovuta in rate mensili con una maggiorazione a titolo di interesse pari allo 0,33 per cento mensile da cumulare all’importo di ciascuna rata successiva alla prima. Il pagamento della prima rata non deve necessariamente avvenire entro il 16 marzo 2026: può, infatti, essere posticipato fino al termine ultimo di scadenza previsto per il saldo in un’unica soluzione (30 luglio 2026), a condizione che si maggiori preventivamente l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, per poi aumentare dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Il numero di rate può essere al massimo pari a 10, tenendo comunque presente il vincolo relativo al fatto che il saldo integrale del dovuto deve avvenire entro il 16 dicembre 2026. Dunque, il numero massimo di rate dipenderà effettivamente dall’inizio del piano di pagamento, ovvero dal momento di pagamento ella prima rata. Più precisamente, sarà possibile rateizzare, a titolo esemplificativo:
- In max 10 rate mensili dal 16 marzo al 16 dicembre;
- In max 9 rate mensili dal 16 aprile al 16 dicembre:
- In max 8 rate mensili dal 16 maggio al 16 dicembre;
- In max 7 rate mensili dal 30 giugno al 16 dicembre;
- In max 6 rate dal 30 luglio al 16 dicembre.
Modalità di compilazione del F24
In caso di versamento dell’Iva in forma rateale, il modello F24 dovrà essere compilato indicando separatamente la quota interessi dalla quota tributo. Dunque, i codici da utilizzare saranno:
- 6099/2025 per l’importo corrispondente all’imposta dovuta, aumentato delle maggiorazioni (0,4% mensile) in caso di differimento oltre i termini ordinari, avendo cura di indicare, nel campo “rateazione”, il numero della rata e il numero di rate complessive (ad esempio per la prima delle dieci si indicherà 0110).
- 1668/2025 per l’ammontare degli interessi relativi alla singola rata, a partire dalla seconda.







