Regime forfettario: compensi erroneamente percepiti con soluzione pro Fisco

Nell'interpello di cui alla Risposta n.26/2026, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso atipico del professionista “forfettario” che percepisce erroneamente compensi per poi restituirli nell'anno successivo

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Partite iva, Regime forfettario

Nella Risposta all’interpello n. 26/2026, l’Agenzia delle Entrate analizza un interessante quesito incentrato sulle condizioni di permanenza nel regime forfettario delle imprese e professionisti. Tra gli altri requisiti, la norma di riferimento (articolo 1, comma 54, lett. a), Legge 190/2014) subordina l’applicabilità al rispetto della soglia massima di compensi percepiti, che non deve oltrepassare l’ammontare di euro 85.000.

Il superamento di tale limite determina la fuoriuscita dal regime fiscale agevolato, sia pur con un’efficacia temporale differenziata: Laddove il contribuente abbia percepito nell’esercizio t compensi compresi tra 85.001 e 100.000, la cessazione del regime opera a decorrere dal periodo d’imposta successivo (t+1); qualora i compensi superino la soglia di 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime è immediata ed efficace (già) a decorrere dal periodo t. Giova ricordare altresì che il criterio che regola la determinazione del reddito imponibile è il cd. principio di cassa, in virtù del quale i compensi sono rilevanti fiscalmente allorché incassati dal contribuente nel periodo di riferimento.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

Nel documento citato in premessa, un medico di medicina generale operante in regime di convenzione col SSN interpellava l’Amministrazione in merito alla possibilità di escludere dal computo dell’imponibile, alcune somme indebitamente percepite nel 2024 a seguito dell’erroneo riconoscimento dell’Azienda sanitaria competente. Nel caso specifico, l’Asp aveva originariamente inquadrato il professionista come “medico pediatra” con il conseguente riconoscimento di somme eccedenti il compenso spettante. L’istante dichiarava di aver rilevato l’errore nel successivo anno e di averlo prontamente comunicato alla ASP la quale, a seguito di controlli, quantificava e chiedeva il rimborso delle somme erogate in eccesso, interamente restituite dal professionista proprio nel corso del 2025.

Nella Certificazione Unica 2025, relativa al 2024, tuttavia, l’Asp riportava i compensi al lordo delle maggiori somme indebitamente corrisposte e poi recuperate nel 2025. L’ erogazione delle somme non spettanti è risultata critica ai fini del superamento della soglia di 85.000 euro, causando per il contribuente la fuoriuscita dal regime forfettario.

Oltre a contestare la correttezza della “CU”, il contribuente sosteneva che tali somme dovevano essere escluse dal computo dei ricavi/compensi relativi al 2024, ai fini della verifica del limite di 85.000 euro per la permanenza nel regime forfettario, stante l’avvenuta restituzione (nel 2025) certa, documentata e provata.

L’Agenzia delle Entrate ha rigettato la tesi del contribuente, posto che nel regime forfettario il reddito si determina “per cassa”. Alla luce di questo criterio, ai fini della verifica del limite di 85.000 euro, occorre considerare ogni compenso percepito nel periodo d’imposta, ancorchè non spettante per errore di quantificazione. Di conseguenza – si legge nella Risposta in esame – anche i compensi erroneamente corrisposti nel 2024 concorrono sia alla determinazione della base imponibile, sia alla verifica del superamento della soglia di 85.000 euro, a nulla rilevando la restituzione postuma avvenuta nel 2025.   A diversa conclusione si sarebbe giunti se la correzione si fosse perfezionata nel corso del medesimo periodo d’imposta, mediante la restituzione dei compensi e/o il trattenimento delle somme in eccesso dalle successive liquidazioni periodiche dell’anno.

Imposta sostitutiva dovuta ma…ripetibile

Avuto riguardo alla questione dell’assoggettamento definitivo ad imposta dei compensi indebiti, l’Agenzia delle Entrate sostiene una tesi che disvela una sostanziale contraddizione, nella misura in cui riconosce la possibilità di “presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente dell’Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge, al fine di ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva ex articolo 1, comma 6465, della legge n. 190 del 2014 versata sulle somme erroneamente corrisposte dall’ASP nel corso del 2024”.

In questo modo, l’Amministrazione “tende una mano” al professionista, provando a ripristinare la neutralità fiscale rispetto alle somme indebitamente percepite, generando però un cortocircuito logico: da un lato si ammette la concorrenza dei compensi percepiti ai fini della determinazione del limite ed “(anche) della base imponibile dei soggetti in Regime Forfettario”, dall’altro, si riconosce il diritto di recuperare l’imposta versata su somme erroneamente corrisposte dall’Asp, ammettendo implicitamente la non debenza del tributo a presupposto della procedibilità della domanda di rimborso ex articolo 38, DPR 600/1973.

L’atipicità del caso specifico ha dunque indotto l’Amministrazione ad escogitare un rimedio senza dubbio favorevole al fisco, considerate le dilungate tempistiche ed il complesso iter documentale da seguire. Ad avviso di chi scrive, sarebbe stato concettualmente più aderente principio di cassa consentire la possibilità di scomputare le somme restituite e/o trattenute dal sostituto dal reddito certificato nel 2025 documentando lo storno mediante una nota di credito (i.e. foglio corrispettivi negativo nel caso di specie) alla stregua di quanto previsto nella Risposta n. 227/2019.

 

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